Somministrazione di lavoro: differenze tra le versioni

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Solo con il D. lgs. nº 276/2003 si abroga la precedente disciplina della legge 197/1996, abrogando contestualmente anche la legge n. 1369/1960, disciplinando compiutamente il nuovo istituto della ''somministrazione''. Ai sensi della normativa del [[2003]] esso rappresenta una tipologia di [[contratto]] perfettamente lecito tra un'[[agenzia per il lavoro]] e un'[[impresa]], con cui la prima si impegna a fornire lavoratori, retribuendoli essa stessa, alla seconda. Ciò che viene punito - penalmente - è la somministrazione abusiva o irregolare.
 
Questo contratto, come definito dal D.Lgs 276/2003 in origine poteva anche prevedere una prestazione a tempo indeterminato da parte dell'agenzia, mentre ciò non era previsto nella legge Treu, la n. 196/1997. Le Agenzie sono autorizzate dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e registrate in un albo apposito, altrimenti si realizza il fenomeno interpositorio vietato già dalla legge del 1960, nonché dal D. Lgs. n. 276/2003 e anche dalla Convenzione OIL. I lavoratori, per stipulare il contratto di somministrazione, non versano alcun corrispettivo all'Agenzia, salvo per alcune professioni particolarmente sofisticate.
 
Vige il principio generale che ad eguale deve corrispondere eguale paga: per il principio di uguaglianza fra i cittadini-lavoratori, e per il diritto ad una equa retribuzione, proporzionata alla quantità e alla qualità del lavoro svolto (art. 36 della Costituzione). <br/>
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* il '''[[lavoratore]]'''
* l''''utilizzatore''', un'[[azienda]] pubblica o privata che necessita di tale figura professionale;
* il '''somministratore''', un'[[agenzia per il lavoro]] autorizzata dal [[Ministero del Lavorolavoro e delle Politichepolitiche Sociali|Ministero del Lavorosociali]] che stipula un contratto con un lavoratore;
 
Tra questi tre soggetti vengono stipulati due diversi contratti: il contratto di somministrazione di lavoro, concluso tra somministratore e utilizzatore, e il [[contratto di lavoro]] concluso tra somministratore e lavoratore. In ogni caso, il rapporto lavorativo instaurato è tra il lavoratore e l'[[Agenzia per il lavoro]], che per legge dovrà retribuire il lavoratore in maniera adeguata alla tipologia di contratto dell'azienda utilizzatrice. Nel linguaggio delle agenzie, un contratto con l'azienda committente, relativa alla somministrazione di un lavoratore, è esplicato attraverso la '''missione''' ovvero lo specifico incarico/mansione che la risorsa dovrà svolgere presso l'utilizzatrice.
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== Il funzionamento ==
{{Vedi anche|Agenzia per il lavoro}}
Il [[lavoratore]], come si diceva, è legato da un [[rapporto di lavoro|rapporto lavorativo]] con un somministratore, un soggetto autorizzato secondo precise regole previste dalla legge, da parte del [[Ministero del lavoro e delle politiche sociali]] e definita [[Agenzia per il lavoro]], registrata in un apposito albo. Il prestatore di lavoro, pertanto, viene richiesto, e dunque utilizzato, da un terzo soggetto detto utilizzatore, il quale, nel periodo del contratto, ne assume la direzione ed il controllo, ricevendo la prestazione nel suo diretto interesse; si può dire che, rispetto al concreto svolgimento del rapporto lavorativo, la posizione dei lavoratori somministrati è assimilabile a quella dei lavoratori assunti "direttamente" dall'utilizzatore, compresa la possibilità di applicarli allo svolgimento di un contratto di [[appalto]] o di procedere a [[distacco di lavoratori|distacco]] presso altre aziende.
 
L'utilizzatore non assume tuttavia il [[potere disciplinare (diritto del lavoro)|potere disciplinare]] che rimane riservato al somministratore, salvo tuttavia l'onere per il primo di comunicare a questi gli elementi che possano costituire oggetto di contestazione disciplinare. Al [[lavoratore]] devono essere garantite condizioni di base di lavoro e di occupazione complessivamente non inferiori a quella dei lavoratori pari mansione dipendenti dal soggetto utilizzatore. Inoltre, somministratore ed utilizzatore sono legati da una [[obbligazione solidale|obbligati in solido]] per la corresponsione dei trattamenti retributivi e dei contributi previdenziali. A titolo di [[sanzione]] civile la legge prevede che il mancato rispetto di alcune disposizioni dell'istituto portano a costituire in capo all'utilizzatore un rapporto di lavoro subordinato ordinario (art. 27). Sono fatte salve le [[reato|sanzioni penali]] previste dal D. Lgs. n. 276/2003, art. 18 ss.