Direttore generale: differenze tra le versioni
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==Nel mondo==
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Nella [[pubblica amministrazione italiana]] italiano il titolo viene utilizzato per designare vari organi dello stato o di altri enti pubblici.
* '''Ministeri'''
Nei [[ministero|ministeri]] il direttore generale è il dirigente preposto ad una ''direzione generale''; questa è la ripartizione organizzativa di primo livello in alcuni ministeri e di secondo livello in altri, nei quali la ripartizione di primo livello è il [[dipartimento#Il dipartimento nel diritto amministrativo italiano|dipartimento]].
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Gli incarichi di direttore generale o di titolare di uffici equiparati sono conferiti, ai sensi dell'art. 19, comma 4, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, con [[decreto del Presidente del Consiglio dei ministri]], su proposta del Ministro competente, a [[dirigente (pubblica amministrazione italiana)#Dirigenti generali|dirigenti della prima fascia]] oppure, in misura non superiore al 70% della relativa dotazione,<ref>In altri termini, almeno il 30% dei direttori generali e dei titolari di uffici equiparati deve essere tratto dai dirigenti della prima fascia (dirigenti generali)</ref> ad altri dirigenti dello Stato o - con contratto a tempo determinato, di durata non superiore a tre anni - a persone, anche esterne all'amministrazione, che possiedono le qualità professionali indicate nel comma 6 dello stesso articolo (esperienza almeno quinquennale in funzioni dirigenziali in enti ed aziende, anche private; particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e postuniversitaria, da pubblicazioni scientifiche e da concrete esperienze di lavoro maturate per almeno un quinquennio in posizioni funzionali previste per l'accesso alla dirigenza; provenienza dai settori della ricerca, della docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli degli avvocati e procuratori dello Stato). Tali incarichi hanno durata non inferiore a tre anni e non superiore a cinque (art. 19, comma 2, d.lgs. 165/2001).
* '''Aziende sanitarie locali'''
Il direttore generale è l'organo posto al vertice di un'[[azienda sanitaria locale]] o di un'[[azienda ospedaliera]]. Secondo l'art. 3 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 gli sono riservati tutti i poteri di gestione, nonché la rappresentanza dell'azienda; adotta l'''atto aziendale'', che disciplina l'organizzazione e il funzionamento dell'ente; è responsabile della gestione complessiva e nomina i responsabili delle strutture operative dell'azienda. È coadiuvato dal ''direttore amministrativo'' e dal ''direttore sanitario'', da lui nominati, che oltre ad assumere diretta responsabilità delle funzioni loro attribuite, concorrono, con proposte e [[parere|pareri]], alla formazione delle sue decisioni (è tenuto a motivare i [[provvedimento amministrativo|provvedimenti]] assunti in difformità dal parere reso dal direttore sanitario, dal direttore amministrativo o dal consiglio dei sanitari).
Secondo l'art. 3-''bis'' del D.Lgs. 502/1992 il direttore generale è nominato dalla [[giunta regionale]] tra coloro che possiedono un diploma di laurea ed esperienza almeno quinquennale di direzione tecnica o amministrativa in enti, aziende, strutture pubbliche o private, in posizione dirigenziale. Entro diciotto mesi dalla nomina deve produrre il certificato di frequenza di un apposito corso di formazione in materia di sanità pubblica e di organizzazione e gestione sanitaria.
Il suo rapporto di lavoro, così come quello del direttore amministrativo e del direttore sanitario, è esclusivo ed è regolato da [[contratto]] di diritto privato, di durata non inferiore a tre e non superiore a cinque anni, rinnovabile. Quando ricorrano gravi motivi o la gestione presenti una situazione di grave disavanzo o in caso di violazione di leggi o del principio di [[buon andamento]] e di [[imparzialità]] dell'amministrazione, la regione [[Risoluzione del contratto (ordinamento civile italiano)|risolve]] il contratto dichiarando la decadenza del direttore generale e provvede alla sua sostituzione.
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In caso di vacanza dell'ufficio o nei casi di assenza o di impedimento del direttore generale, le relative funzioni sono svolte dal direttore amministrativo o dal direttore sanitario su delega del direttore generale o, in mancanza di delega, dal direttore più anziano per età.
* '''Comuni e
Il direttore generale è un organo facoltativo dei [[comune|comuni]] con popolazione superiore ai 100.000 abitanti<ref>Il limite di popolazione è stato elevato da 15.000 a 100.000 abitanti dall'art. 2, comma 176, lettera d) della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (legge finanziaria [[2010]]), successivamente modificato dal d.l. 25 gennaio 2010, n. 2, convertito con modificazioni dalla legge 26 marzo 2010, n. 42</ref>
Può essere nominato dal [[sindaco]] o dal [[presidente della provincia]], previa deliberazione della giunta, al di fuori della dotazione organica e con contratto a tempo determinato. Provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell'ente, secondo le direttive impartite dal sindaco o dal presidente della provincia, e sovrintende alla gestione dell'ente, perseguendo livelli ottimali di efficacia ed efficienza.
* '''Università
Nelle [[università in Italia]] la figura del direttore generale è stata introdotta dalla [[Riforma Gelmini|legge 30 dicembre 2010, n. 240]], in sostituzione del ''direttore amministrativo''. È disciplinata dagli [[statuto (diritto)|statuti]] dei singoli atenei, nell'ambito dei principi stabiliti dall'art. 2 di tale legge.
Il direttore generale deve essere scelto tra personalità di elevata qualificazione professionale e comprovata esperienza pluriennale con funzioni dirigenziali. L'incarico è conferito dal consiglio di amministrazione, su proposta del [[rettore (università)|rettore]], sentito il parere del [[senato accademico]], ed è regolato con contratto di lavoro a tempo determinato di diritto privato, di durata non superiore a quattro anni rinnovabile.
Spettano al direttore generale, sulla base degli indirizzi forniti dal consiglio di amministrazione, la complessiva gestione e organizzazione dei servizi, delle risorse strumentali e del personale tecnico-amministrativo dell'ateneo, nonché i compiti attribuiti ai [[Dirigente (pubblica amministrazione italiana)#Dirigenti generali|dirigenti generali delle amministrazioni statali]], in quanto compatibili. Il direttore generale partecipa, senza
diritto di voto, alle sedute del consiglio di amministrazione.
==Note==
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