Omicidio Calabresi: differenze tra le versioni

Contenuto cancellato Contenuto aggiunto
RolloBot (discussione | contributi)
m Bot: Correzione di uno o più errori comuni
Riga 324:
 
====Commenti di giuristi alla sentenza====
Molti giuristi hanno criticato il processo, ritenendo che l'insistenza sulla sola prova testimoniale fornita da Marino non abbia fatto piena luce, anzi si sia configurata come un'insistenza continua su una pista sbagliata<ref name=ferrajoli/>. Il giurista [[Luigi Ferrajoli]] criticò il processo per essersi svolto come un «esperimento storiografico» accusatorio sugli [[anni di piombo]], anziché come un dibattito giudiziario<ref name=ferrginz>{{Cita|Ginzburg 1991|p. 33.}}</ref>. Il caso restò però emblematico per la [[giurisprudenza]] ma anche molto criticato dalla dottrina<ref name=ferrajoli/><ref name=pareri>''[http://www.sofri.org/giuristi.html Pareri giuridici. Ferrajoli, Gallo, Guarnieri, Palombarini e Pisapia sulla condanna di Sofri, Bompressi e Pietrostefani]''.</ref><ref name=ferrginz/>, per essere diventato un caso importante di una condanna irrogata sulla sola prova rappresentata da una chiamata in correità o in reità, non corroborata da altre prove (specialmente verso la persona di Sofri) ma solo da indizi, e in presenza inoltre di numerose contraddizioni nel resoconto del chiamante in correità<ref name=pareri/><ref name=panorama/>. Solo negli anni di piombo, con le [[leggi speciali]], si era difatti assistito a processi simili<ref name=pareri/> che spesso in altri tempi trovano l'opposizione delle corti giudicanti e degli inquirenti anche nei processi per mafia, se il pentito non è perfettamente credibile. Esistevano inoltre precedenti in senso contrario ([[Enzo Tortora|caso Tortora]] e in seguito, per [[insufficienza di prove]], quello del terrorista neroneofascista [[Delfo Zorzi]]) in cui i collaboratori di giustizia e i testimoni erano stati esclusi per evidenti contraddizioni e mancanze.
 
Negli anni successivi al processo Calabresi ci sono stati altri processi caratterizzati da un quadro indiziario ritenuto debole o persino artefatto, conclusi però con una condanna a causa della chiamata in correità di un testimone definito contraddittorio (ad esempio il processo per l'[[omicidio di Marta Russo]]). Molti esponenti del [[garantismo]] hanno accusato quindi i magistrati del processo Calabresi di aver iniziato una deriva illiberale della giustizia con un pericoloso precedente<ref>{{Cita news|autore=Piero Sansonetti|url=http://cerca.unita.it/ARCHIVE/xml/115000/114832.xml?key=piero+sansonetti&first=71&orderby=1&f=fir|titolo=Non ci resta che un Colle|pubblicazione=''l'Unità''|data=18 marzo 2004|accesso=4 ottobre 2015}}</ref>, nonostante numerose sentenze di annullamento della Cassazione, anche in questo caso, abbiano più volte stabilito che irrogare una condanna sulla parola, non pienamente confermata, di un solo testimone (specialmente quando costui ne ricavi vantaggi) sia una pratica non ortodossa e da evitare<ref name=pareri/><ref name="marino" />. Se unito alla tipologia del [[processo mediatico]] e all'abuso di test scientifici svolti con un protocollo irregolare, il precedente stabilito dal processo Calabresi di utilizzare come sola prova una testimonianza avrebbe costituito, secondo giuristi come [[Ferdinando Imposimato]] e il citato Ferrajoli, un'incrinatura del principio della [[presunzione d'innocenza]] stabilito dall'articolo 27 della [[Costituzione della Repubblica Italiana|Costituzione Italiana]] e dai codici, e l'inizio della vigenza della presunzione di colpevolezza, portando talvolta, ''[[de facto]]'', sull'imputato l'onere della prova che invece spetterebbe all'accusa<ref name=ferrajoli>{{Cita news|url=http://www.sofri.org/ferraioli0100.html|titolo=Presunzione di colpevolezza|pubblicazione=''il manifesto''|data=26 gennaio 2000|accesso=4 ottobre 2015}}</ref><ref>Ferdinando Imposimato, ''L'errore giudiziario. Aspetti giuridici e casi pratici'', «Il caso Sofri», Milano, Giuffrè, 2009.</ref>.