Querela: differenze tra le versioni

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La querela va presentata all'Autorità Giudiziaria (al [[pubblico ministero (ordinamento italiano)|pubblico ministero]], alla [[Polizia giudiziaria (diritto italiano)|polizia giudiziaria]] o a un agente consolare all'estero), in forma scritta od orale. Nel primo caso deve contenere l'esplicitazione del fatto che si sottopone a querela e deve essere sottoscritta da chi la sporge. Nel caso essa sia sporta oralmente, sarà il soggetto legittimato a riceverla a redigere un verbale indicante gli elementi della querela.
 
La querela va sporta entro il termine perentorio di 3 mesi dal momento della venuta a conoscenza del reato. Tale termine è raddoppiato a 6 mesi per i reati di violenza sessuale, di atti sessuali con minorenne (reati che, in determinate condizioni, sono procedibili d'ufficio) e in caso di atti persecutori (ad esempio, in caso di [[stalking]], art. 612-bis [[codice penale italiano|c.p.]]) <ref>Vedi [http://www.legalefacile.it/nuovosito/tematichelegali/dirittopenale/ http://www.legalefacile.it/nuovosito/tematichelegali/dirittopenale/] e [http://Polizia%20di%20Stato http://poliziadistato.it/articolo/1098-La_querela]</ref>
 
Fra i soggetti legittimati ad agire per querela vi sono anche soggetti diversi dalla vittima (o almeno sedicente tale) di alcuni reati ricompresi fra quelli [[reati contro l'onore|contro l'onore]]: gli eredi della vittima, nonché i tutori nell'interesse delle persone sotto la loro tutela (figli, interdetti). I soggetti che abbiano superato gli anni quattordici e gli inabilitati possono proporre querela anche in prima persona, ma se i loro tutori o genitori agiscono per loro conto l'azione autonoma non è ammessa, nemmeno in caso di contestazione da parte del tutelato.