Società cooperativa (diritto italiano): differenze tra le versioni

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La partecipazione dei soci cooperatori al capitale sociale può essere rappresentata da quote (se si adotta la struttura di [[Società a responsabilità limitata|s.r.l.]]) o azioni (se viene adottata la struttura di società per azioni).
 
Il Codice Civile riconoscendo la variabilità del capitale come un elemento peculiare delle società cooperative, non stabilisce un valore minimo da sottoscrivere, ma stabilisce quale debba essere il valore minimo della quota pro capite: € 25,00. Nelle società per azioni, invece, il valore dell'azione non può essere superiore a € 500,00.
 
=== Il prestito sociale ===