Magistratura militare italiana: differenze tra le versioni

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Aggiornamento con situazione prima e dopo la riforma della l. 244/2007
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{{F|diritto penale|febbraioarg2=italia|settembre 20142016}}
La '''magistratura militare italiana''' indica quella parte della [[magistratura italiana]] che, ai sensi dell'[[ordinamento giudiziario militare italiano]], ha giurisdizione circa i [[reato militare|reati militari]] commessi dagli appartenenti alle [[forze armate italiane]] sia in tempo di pace che di guerra.
 
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Con R.D. 28 novembre [[1935]] n. 2397, vennero previsti tre gruppi: ordinario, di riserva, ausiliario. Quello ordinario e di riserva già in funzione e l'ausiliario solo in caso di mobilitazione. Il magistrato militare ha ora lo stato giuridico civile.
 
Con la legge 7 maggio 1981 n. 180 venne prevista una profonda riforma dell'ordinamento giudiziario militare di pace, che li ha assimilati a quelli ordinari e li ha sottoposti alle stesse guarantigie e discipline. InfattiFurono inoltre soppressi in tempo di pace numerosi organi giudiziari militari, laquali Tribunali militari di bordo, Tribunali militari presso forze armate concentrate, o presso Corpi di spedizione all'estero, ed il Tribunale supremo militare.

La legge 30 dicembre 1988 n. 561 ha istituito il [[Consiglio della magistratura militare]] quale organo amministrativo di autogoverno dei magistrati militari con compiti identici al [[Consiglio superiore della magistratura]] per quelli ordinari.
 
=== La riforma del 2007 ===
Con la fine sostanziale del [[servizio militare di leva in Italia]] e la riduzione degli organici, la legge 24 dicembre [[2007]] n. 244, art. 2, commi da 603 a 611, ha modificato la struttura dei Tribunali, riducendoli, e il numero dei componenti del Consiglio della magistratura militare.

La riforma è entrata in vigore il 1º luglio [[2008]]. Le circoscrizioni giudiziarie furono ridefinite nel 2010 dal [[codice dell'ordinamento militare]].
 
== Caratteristiche ==
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È stato previsto, secondo le norme del [[codice penale militare di pace]] e di [[codice penale militare di guerra|guerra]] il ricorso per cassazione avverso sentenze emesse dagli organi giudiziari militari.
 
== OrganizzazioneStruttura generale ==
=== Struttura generale ===
La giustizia militare italiana è suddivisa nel potere giurisdizionale affidato al [[tribunale militare]] e alla Corte militare d'appello, e in quello requirente con l'esercizio dell'azione penale affidato alla "procura militare" alla procura generale.
 
=== Il Consiglio della magistratura militare ===
Vi sono attualmente, nello specifico:
 
* n. 3 Tribunali militari, con altrettante procure, aventi sede nelle città di Verona, Roma e Napoli;
* n. 1 Tribunale militare di sorveglianza (con sede a Roma);
* n. 1 Corte d'appello militare (con sede a Roma)
 
Sono soppressi in tempo di pace numerosi organi giudiziari militari, quali tribunali militari di bordo, tribunali militari presso forze armate concentrate, o presso corpi di spedizione all'estero. Le circoscrizioni giudiziarie, i tribunali e la loro composizione e le aree territoriali di giurisdizione sono disciplinate dal I libro, II titolo, capo VI del d.lgs 15 marzo 2010 n, 66 (''Codice dell'arruolamento militare'').<ref>Artt. da 52 a 59 d.lgs. 15 marzo 2010 n, 66.</ref>
 
=== Consiglio della magistratura militare ===
{{Vedi anche|Consiglio della magistratura militare}}
Istituito dalla legge 30 dicembre [[1988]] n. 561 il [[Consiglio della magistratura militare]], o anche CMM, inizialmente era composto da:
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== Articolazione territoriale ==
A=== seguitoPrima della riforma del [[2007]], è così ripartita: ===
Prima della riforma operata dalla legge 244/2007, gli organi giurisdizionali erano:
 
* 9 Tribunali militari: Verona, Roma, Napoli, Torino, La Spezia, Padova, Cagliari, Bari e Palermo;
* 1 Corte militare di appello, a Roma, unica per tutto il territorio nazionale, ma con due sezioni distaccate a Verona e a Napoli.
* 9 Procure militari presso i Tribunali, dirette dal Procuratore militare della Repubblica;
* 1 Procura Generale e 2 Sezioni distaccate di Procura Generale, rispettivamente presso la Corte d'appello militare e le sezioni, affidate alla direzione di un Avvocato Generale militare;
* 1 Procura generale militare presso la [[Corte suprema di cassazione]], quale autonomo ufficio del P.M., diretta dal Procuratore Generale militare presso la stessa Corte;
* 1 Tribunale militare di Sorveglianza, con competenza unica su tutto il territorio nazionale e con sede a Roma.
 
=== Dopo la riforma del 2007 ===
Vi sono attualmente, nello specifico:
 
* n. 3 Tribunali militari, con altrettante procure, aventi sede nelle città di Verona, Roma e Napoli;
* n. 1 Tribunale militare di sorveglianza (con sede a Roma);
* n. 1 Corte d'appello militare (con sede a Roma)
 
Sono soppressi in tempo di pace numerosi organi giudiziari militari, quali tribunali militari di bordo, tribunali militari presso forze armate concentrate, o presso corpi di spedizione all'estero. Le circoscrizioni giudiziarie, i tribunali e la loro composizione e le aree territoriali di giurisdizione sono disciplinate dal I libro, II titolo, capo VI del d.lgs 15 marzo 2010 n, 66 (''Codice dell'arruolamento militare'').<ref>Artt. da 52 a 59 d.lgs. 15 marzo 2010 n, 66.</ref>
 
Le competenze furono così ripartite:
 
*i tribunali e le procure passano da 9 a 3: Verona, Roma e Napoli. Sono soppressi i tribunali militari e le procure militari della Repubblica di Torino, La Spezia, Padova, Cagliari, Bari e Palermo.