Comizi centuriati: differenze tra le versioni

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Corretto errori significativi sulla funzione della provocato ad populum, precedente definita impropriamente quale giudizio d'appello.
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{{Organi costituzionali dell'antica Roma}}
 
I '''comizi centuriati''' (in latino ''comitia centuriata'') furono una delle assemblee popolari della ''[[repubblica romana|Res Publica Romana]]'', senza dubbio la più importante dal punto di vista delle competenze riservatele; vi si raccoglievano tutti i cittadini romani, [[patrizio (storia romana)|patrizi]] o [[plebeo|plebei]] che fossero, per esercitare i loro diritti politici e contribuire a determinare la vita dello stato. Delle tre assemblee con compiti deliberativi in cui il popolo romano saltuariamente si raccoglieva (oltre ai ''comitia centuriata'' v'erano pure i ''comitia curiata'', i ''comitia tributa'' ed i ''concilia plebis'') per guidare la politica dello Stato, questa era l'unica basata su un criterio censitario [[Timocrazia|timocratico]] (e anche [[Gerontocrazia|gerontocratico]] se si considera che i ''seniores'', gli anziani tra i 46 e i 60 anni, avevano una maggiore dignità politica rispetto agli ''iuvenes'', i giovani, compresi tra 18 e 45 anni), ovvero in cui i cittadini erano raccolti in gruppi sulla base del reddito (e non per genere o provenienza territoriale). Non a caso a quest'assemblea furono demandati i maggiori compiti di governo, il cui esercizio era riservato al popolo, che consistevano principalmente nell'elezione delle [[Magistrature (storia romana)|magistrature]] maggiori ([[censore (storia romana)|censura]], [[console (storia romana)|consolato]], [[pretore (storia romana)|pretura]]), nella legislazione (spesso in comunione col [[senato romano|senato]]) e nella dichiarazione di guerre. I comizi centuriati avevano anche il ruolo di tribunale nel caso di condanna a pena capitale, nel giudizio del reato di alto tradimento e, almeno nel periodo repubblicano, fino alla fine del [[II secolo a.C.]], nelnon costituisce un giudizio d'appello sui condannati a morte in senso proprio, più genericamente consiste nella richiesta dell'imputato passibile della pena di morte di essere sottratto al potere punitivo (ius coërcitionis) del magistrato e sottoposto al giudizio popolare (''[[provocatio ad populum]]''). Particolarmente esplicativi gli episodi narrati da Livio, Ab Urbe condita 2.27.12 (495 a.C.) e 2.55.4-5 (473 a.C.).
 
== Istituzione ==