Scrittura privata: differenze tra le versioni

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→‎Caratteristiche: il requisito dell’autografia della sottoscrizione
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La struttura della scrittura privata si compone di vari elementi tra cui il corpo, la sottoscrizione ed il [[testo]]. Il documento, inoltre, deve soddisfare i requisiti di privatezza, [[autenticità]] e genuinità.<ref>La prova documentale. La consistenza e la forma della scrittura privata. http://www.dsg.univr.it/documenti/Avviso/all/all443964.pdf</ref>.
Essa "fa piena [[Prova (diritto)|prova]], fino a [[querela di falso]], della provenienza delle dichiarazioni da chi l'ha sottoscritta se colui contro il quale è prodotta ne riconosce la sottoscrizione ovvero se questa è legalmente considerata come riconosciuta"<ref>art. 2702 c.c.</ref>.
 
Non è ammessa la sottoscrizione per riproduzione meccanica della firma,<ref>Francesco Galgano, Trattato di diritto civile, Volume 1. CEDAM, 2010, pag 818</ref><ref>Costituisce unica eccezione la sottoscrizione dei titoli azionari. art. 2354 Codice Civile</ref> in quanto viene ritenuto essenziale il requisito dell’autografia della sottoscrizione.<ref>Commentario del codice civile, VI, a cura di Galgano, Bologna-Roma,1987</ref>
 
La regola di prova legale, però, non concerne la veridicità delle dichiarazioni stesse, che è sempre rimessa al libero convincimento del giudice. La legge considera sempre riconosciuta la scrittura privata cosiddetta "autenticata", che è stata sottoscritta alla presenza di un [[pubblico ufficiale]] che, previo accertamento, attesta l'identità della [[persona fisica|persona]] che sottoscrive<ref>art. 2703 c.c.</ref>.