Avvalimento: differenze tra le versioni

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L''''avvalimento''' è un istituto rilevante nelle procedure per l'affidamento di [[Appalto|appalti]] di lavori, servizi e forniture da parte delle [[Pubblica amministrazione|pubbliche amministrazioni]].
 
Con l'avvalimento un operatore economico che partecoipa ad una procedura selettiva per l'affidamento di un [[contratto]] può comprovare il [[possesso]] di requisiti di capacità speciale (economico-finanziari o tecnico-organizzativi)dichiarando di avvalersi di quelli di altro operatore economico. La materie dell'istituto è comunitaria.
 
Il codice dei contratti pubblici, recentemente introdotto dal D.Lgs. 163 del [[12 aprile]] [[2006]], disciplina l'istituto all'articolo 49.
 
Sotto il profilo sostanziale, si possono classificare due tipologie di avvalimento:
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*di requisiti.
 
Con la prima [[fattispecie]], un soggetto mette a disposizione di un concorrente strumenti volti all'esecuzione. Con la seconda, più critica nelle procedure di affidamento, sono messi a disposizione "requisiti" per la qualificazione.