Ballottaggio: differenze tra le versioni

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Il ballottaggio a livello [[regioni d'Italia|regionale]] è stato previsto nell'elezione del [[1995]], nella quale la designazione del [[presidente della giunta regionale]] a [[suffragio universale|suffragio universale e diretto]] avvenne soltanto ''[[de facto]]'' mediante l'elezione, da parte del nuovo [[Consiglio regionale (Italia)|consiglio regionale]], del candidato consigliere eletto nel collegio unico regionale in qualità di "capolista" della coalizione vincente. Dal [[2000]] vige l'effettiva elezione diretta del presidente regionale, la quale ha luogo a maggioranza relativa. Nella sola regione [[Toscana]] tuttavia a partire dal [[2015]] è previsto un turno di ballottaggio tra i due candidati più votati nel caso in cui nessun candidato raggiunga il 40% dei voti.
 
Al turno di ballottaggio di tutte le [[elezioni amministrative in Italia|elezioni amministrative]] è ammesso al voto anche chi non avesse diritto al voto al primo turno. Quindi possono votare anche gli elettori che non hanno partecipato al primo turno pur avendone diritto e chi ha raggiunto la [[maggiore età]] dopo il primo turno.
 
Con l'entrata in vigore della [[Legge elettorale italiana del 2015|Legge Elettorale del 2015]] è previsto il ballottaggio per l'elezione della [[Camera dei deputati|Camera dei Deputati]] tra le due liste più votate qualora la lista più votata non superi il 40% dei voti validi.