Lavoro accessorio: differenze tra le versioni

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Con l'entrata in vigore di alcuni decreti (d.lgs. N. 81 del 15 giugno 2015) del [[Jobs Act]] il lavoro accessorio mediante voucher ha avuto altre importanti modifiche<ref name="Scheda Clic Lavoro"/>. Tra le altre: innalzamento degli importi annui percepibili, possibilità di multi committenza, liberalizzazione di utilizzo a tutti i settori, eliminazione del vincolo dell'occasionalità, ecc.
 
Tra le novità introdotte dalla riforma vi era anche la previsione di un obbligo di comunicazione preventiva di inizio prestazione da inviare per via telematica alle [[Direzioni territoriali del lavoro]] competenti per territorio (art. 49, comma 3). Tale misuranorma introduceva la l'obbligo di rendere tracciabili, in tempo reale, le singole prestazioni accessorie mediante strumenti di trasmissione telematica di dati, quale misura intesa dal legislatore in funzione di contrasto a pratiche elusive. La norma, tuttavia, è rimasta tuttavia priva di applicazioneeffettività applicativa: una nota congiunta dei direttoriresponsabili generalidella direzione generale dell'attività ispettiva e della direzione generale dei sistemi informativi, l'innovazione tecnologica e la comunicazione, entrambe articolazioni del Ministero del Lavoro, ha sospeso l'implementazione della misura in attesa di approfondimenti e della definizione delle relative procedure telematiche<ref>{{cita web | url = https://www.cliclavoro.gov.it/Normative/Nota_25_giugno_2015_n.33_0003337.pdf | titolo = Nota direttoriale congiunta n. 33, reg. 3337| giorno = 25 | mese = giugno | anno = 2015 | formato = pdf | accesso = 29 settembre 2016 }}</ref>.
 
=== Correttivi del 2016 ===
 
Un decreto legislativo correttivo del [[Jobs Act]] del giugno 2016 ha apportato alcune modifiche sulla procedura di utilizzo del voucher, volte a ridurre gli abusi. In particolare, sono state riviste le modalità di comunicazione all'INPS dell'impiego di lavoro accessorio da parte dell'utilizzatore in modo da garantire la rintracciabilità dei dati del prestatore<ref>http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2016-06-10/stretta-voucher-consiglio-ministri-ok-via-preliminare-131922.shtml?uuid=AD7bbnZ</ref>.
Rimasta senza effetti la riforma del 2015, nel giugno 2016 il legislatore delegato è intervenuto di nuovo con un decreto legislativo correttivo del [[Jobs Act]], con cui si introducevano alcune modifiche sulla procedura di utilizzo del voucher, volte a ridurre gli abusi. In particolare, il decreto legislativo prevedeva che la rintracciabilità dei dati dei prestatori e delle prestazioni avvenisse mediante l'obbligo di comunicare, con cadenza quotidiana (settimanale per il settore agricoltura) e almeno 60 minuti prima dell'inizio della prestazione giornaliera<ref name="Sole24Ore 10-6-2016">{{cita news | url = http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2016-06-10/stretta-voucher-consiglio-ministri-ok-via-preliminare-131922.shtml | titolo = Dal Governo via libera alla stretta sui voucher | giornale = [[Il Sole 24 Ore]] | giorno = 1 | mese = giugno | anno = 2016 accesso = 28 novembre 2016}}</ref>. Tuttavia, la circolare applicativa (la prima mai pubblicata dal neonato [[Ispettorato nazionale del lavoro]]), implementava l'obbligo di comunicazione attraverso una procedura di invio di un messaggio di posta elettronica ordinaria (non [[Posta elettronica certificata|certificata]]) con dati in formato libero e non [[strutture dati|strutturato]]<ref name=Circ. INL n. 1 17-10-2016">{{cita pubblicazione | url = https://www.cliclavoro.gov.it/Normative/Circolare_INL_17_ottobre_2016_n.1.pdf | titolo = Circolare INL n. 1/2016 | editore = [[Ispettorato nazionale del lavoro]] | giorno = 17 | mese = 10 | anno = 2016 | formato = pdf }}</ref>, un sistema di comunicazione non in grado di garantire l'identità del mittente, né capace di fornire certezza sull'invio, sulla consegna e sull'[[integrità dei dati]], né in grado di alimentare una [[base di dati]] a cui possano attingere gli enti assicuratori e il personale preposto alla vigilanza sull'osservanza delle norme in materia di lavoro, infortuni e previdenza.
 
== Abusi e condotte elusive ==