Convenzione universale sul diritto d'autore: differenze tra le versioni

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Le regole indicate nella serie[http://www.traduttoristrade.it/wp-content/uploads/2012/06/BG_Normativa_ConvenzioneUniversaleDirittoDAutore1.pdf diConvenzione articoliUniversale didel questadiritto convenzioned'autore] sono state sottoscritte da tutti gli Stati contraenti intenzionati a creare un sistema di protezione delle opere letterarie, scientifiche ed artistiche di tutti i paesi, che avesse una valenza universale, per assicurare il rispetto della persona e per rendere più facile la divulgazione delle opere dell'ingegno. Tutto questo affiancato ovviamente dai sistemi internazionali già in vigore, per assicurare lo sviluppo di discipline letterarie, scientifiche ed artistiche e per una migliore comprensione internazionale.
 
Gli Stati membri hanno deciso quanto indicato nei seguenti articoli:
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;''Art. 4''
:Secondo l'articolo 4 la durata della protezione dell'opera è regolata dalla legge interna dello Stato, inoltre secondo quanto stabilito in questa convenzione la durata non può essere inferiore ad un periodo che comprenda la vita dell'autore e 25 anni dopo la sua morte. Queste disposizioni non si applicano però né alle opere fotografiche né alle opere delle arti applicate. Tuttavia, negli Stati contraenti la durata della protezione non potrà, per queste opere, essere inferiore a dieci anni. Al 5° comma di quest'articolo viene stabilito che l'opera del cittadino di uno Stato contraente pubblicata per la prima volta in uno Stato non contraente sarà considerata pubblicata per la prima volta nello Stato contraente del quale l'autore è cittadino.
 
;''Art. 5''
:Il Copyright include il diritto dell'autore di autorizzare la realizzazione e la pubblicazione di traduzioni delle sue opere. Tuttavia se dopo 7 anni dalla prima pubblicazione dell'opera, una traduzione di tale scrittura non è stata pubblicata, ogni cittadino, dopo aver contattato il detentore del diritto di traduzione, può ottenere dallo Stato una licenza non esclusiva per la traduzione.
:Se il titolare del diritto non ha potuto essere rintracciato, il richiedente deve inviare copie della richiesta all'editore dell'opera originale e al consolato dello Stato di cui il titolare del diritto è cittadino.
:Su ogni copia tradotta deve essere riportato il nome dell'autore e il titolo originale e, in certe condizioni, la traduzione può essere esportata anche in altri paesi in cui è comune la stessa lingua di traduzione.
:Se lo Stato contraente viene considerato come in via di sviluppo, può sostituire il periodo di 7 anni con uno di 3 anni o 1 anno (nel caso la lingua di traduzione non sia comune nel paese e ad eccezione di inglese, spagnolo e francese). Tuttavia la licenza è valida solo per libri si uso scolastico o di ricerca e non si estende alle esportazioni.
:Ogni Stato, in base alla propria legislazione nazionale, può limitare il diritto di traduzione tenendo sempre conto delle disposizioni precedenti.
:La legislazione nazionale deve assicurare al titolare del diritto un equo compenso conforme agli usi internazionali.
 
;''Art. 6''