Crimine di guerra: differenze tra le versioni

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Contro l'accusa di reato per tale fattispecie, non è infrequente perciò da parte delle difese l'eccezione di competenza, in quanto, oltre al citato possibile contrasto con norme costituzionali del paese cui appartengono i rei (ad esempio sulla riserva giurisdizionale), si ha spesso mancanza di comune obbligazione al rispetto di una comune trattatistica specifica (non potendosi applicare l'irretroattiva legge penale né deduttivamente, né tantomeno analogicamente, occorre la predeterminata specifica previsione di fattispecie) e non di rado si patisce invece l'applicazione di norme del paese di provenienza del fronte militare vittorioso (o di una coalizione di paesi vincenti), quindi un tentativo di estensione giurisdizionale giustificata da mere circostanze di fatto e non di diritto. Le riserve espresse dalle difese degli imputati del "[[Processo di Norimberga]]", sono effettivamente, in un'ottica puramente dottrinale, le stesse riserve espresse nella maggior parte dei casi in cui si siano celebrati riti (fossero essi ''ad personam'' o meno) per l'esame di tale imputazione, e costituiscono un significativo ''corpus'' di tematiche presentabili a contrasto anche dell'attuale situazione sulla materia.
 
A tali eccezioni, ma soprattutto a quella sulla competenza di tribunali non nazionali (con riferimento al reo), si ribatte in genere sempre con l'argomentazione (anche stilisticamente) inglese, per la quale l'imputato ha diritto ad un giudice equo che non prenda parte dando un giudizio giusto, diversamente non sarebbe valido alcun processo in cui l'imputato fosse giudicato colpevole da una giuria di gente onesta. Ma questa paradossale conclusione non attenua il dibattito.
 
I crimini di guerra rappresentano un tema di centrale importanza nell'ambito del [[diritto internazionale]] umanitario anche perché a seguito del processo di Norimberga fu emanato il "[[Codice di Norimberga]]", contenente un'articolata proposta di normazione per talune fattispecie.