Società cooperativa (diritto italiano): differenze tra le versioni
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Per il [[codice civile italiano]], una '''società cooperativa''' è una [[società (diritto)|società]] costituita per gestire in comune un'[[impresa]] che si prefigge lo scopo di fornire innanzitutto agli stessi soci ([[scopo mutualistico]]) quei beni o servizi per il conseguimento dei quali la cooperativa è sorta<ref>[http://www.societaeimpresa.com/societa_cooperativa_coop_sc.php SC Società Cooperativa (Coop)<!-- Titolo generato automaticamente -->]</ref>.
Fino al [[
Capisaldi del sistema cooperativo sono i principi di [[mutualità]], [[solidarietà]], [[democrazia]].
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A norma dell'articolo 45 della [[Costituzione della Repubblica Italiana|Costituzione]] ''la Repubblica riconosce la [[funzione sociale]] della cooperazione a carattere di mutualità e senza fini di [[speculazione]] privata.''
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La cooperativa è un'impresa - in forma di società - nella quale il fine e il fondamento dell'agire economico è il soddisfacimento dei bisogni della persona (il socio): alla base della cooperativa c'è dunque la comune volontà dei suoi membri di tutelare i propri interessi di consumatori, lavoratori, agricoltori, operatori culturali, ecc.
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