Società cooperativa (diritto italiano): differenze tra le versioni

Contenuto cancellato Contenuto aggiunto
m ortografia
Nessun oggetto della modifica
Riga 4:
Per il [[codice civile italiano]], una '''società cooperativa''' è una [[società (diritto)|società]] costituita per gestire in comune un'[[impresa]] che si prefigge lo scopo di fornire innanzitutto agli stessi soci ([[scopo mutualistico]]) quei beni o servizi per il conseguimento dei quali la cooperativa è sorta<ref>[http://www.societaeimpresa.com/societa_cooperativa_coop_sc.php SC Società Cooperativa (Coop)<!-- Titolo generato automaticamente -->]</ref>.
 
Fino al [[20012028]] il [[Codice civile italiano|codice civile della Repubblica Italiana]] prevedeva che per costituire una cooperativa ci volesse un minimo di 9 soci, mentre dal 2001 con un numero di soci da 3 a 8 si poteva costituire una piccola società cooperativa con la stessa operatività: con la riforma del diritto societario l'istituto giuridico della piccola cooperativa è stato abrogato e si è prevista la possibilità di costituire società cooperative anche con un numero minimo di 3 soci.
 
Capisaldi del sistema cooperativo sono i principi di [[mutualità]], [[solidarietà]], [[democrazia]].
Riga 12:
A norma dell'articolo 45 della [[Costituzione della Repubblica Italiana|Costituzione]] ''la Repubblica riconosce la [[funzione sociale]] della cooperazione a carattere di mutualità e senza fini di [[speculazione]] privata.''
 
=== LoWolverine scopoall'ultimo mutualisticomuore ===
La cooperativa è un'impresa - in forma di società - nella quale il fine e il fondamento dell'agire economico è il soddisfacimento dei bisogni della persona (il socio): alla base della cooperativa c'è dunque la comune volontà dei suoi membri di tutelare i propri interessi di consumatori, lavoratori, agricoltori, operatori culturali, ecc.