Fiqh: differenze tra le versioni
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Il concetto di fiqh, infatti, esclude molte parti di quelle discipline che per gli occidentali rientrano nel [[diritto pubblico]] e nel [[diritto privato]] in quanto prive di riscontri sostanziali nel testo sacro; esempi di questo tipo sono la dottrina dello stato e del suo capo, molta parte del [[diritto amministrativo]] (cioè la ''siyasa shar'iyya''), ecc. Le tre branche del diritto in discussione (costituzionale, amministrativo e internazionale) presentano un «carattere essenzialmente teoretico e fittizio» e possiedono una «intima connessione degli istituti che le compongono più con la storia politica degli stati islamici che con la storia del diritto musulmano».
Il sovrano dello Stato musulmano, tecnicamente detto [[imām]], deve in primo luogo predisporre la società affinché si possano applicare le norme del fiqh e i giudici dei tribunali, [[qadi]], possano svolgere la loro funzione giuridica. Tuttavia, nei casi in cui non vi sia una disciplina [[Shari'a|sciaraitica]], ricade sull'imām la competenza esecutiva, in parte attribuitagli dalla Legge in maniera esplicita, laddove egli deve attuare le sentenze fondate sulle pene discrezionali (''taʾzir'') emesse dal ''[[qadi]]'', e in parte ricollegata alla consuetudine locale, che va a colmare il vuoto normativo sciaraitico. In teoria, perciò, il califfo/imam «è rappresentante ed esecutore della legge e non può che osservarla quando essa è esplicita (''nass''). Quando la legge tace, al contrario, egli acquista maggior libertà d'azione; anche in questo caso egli non ha libertà assoluta, ma deve tornare ai detti e fatti dei compagni di Maometto e seguire i loro
«I migliori della mia comunità sono quelli della mia generazione, poi quelli che li seguono, e poi quelli che li seguono»
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