Shari'a: differenze tra le versioni

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{{legend|#706EA4|Paesi dove la sharia è applicata in pieno sia per questioni private che per le procedure penali.}}
{{legend|#FF9950|Paesi dove la sharia è applicata con variazioni a livello regionale.}}]]
 
'''Shariʿah''' o '''sharia'''<ref>{{Cita web|url = http://www.treccani.it/vocabolario/sharia/|titolo = Sharia|accesso = 22 luglio 2015|editore = Treccani|sito = Vocabolario on line}}</ref> ({{Arabo|شريعة|sharīʿa}}) è un termine [[lingua araba|arabo]] dal senso generale di "legge" (letteralmente "strada battuta"), che può essere interpretata sotto due sfere, una più [[metafisica]] e una più [[pragmatica]]. Nel significato metafisico, la sharīʿah è la [[Legge di Dio]] e, in quanto tale, rimane sconosciuta agli uomini.
[[File:Map of Islam.svg|miniatura|221x221px|Mappa del Islam]]
In chiave pragmatica, il [[fiqh]], la [[Giurisprudenza|scienza giurisprudenziale]] islamica interpretata secondo la legge sacra, rappresenta lo sforzo concreto esercitato per identificare la ''Legge di Dio''; in tal senso, la letteratura legale prodotta dai [[giuristi]] (''faqīh'', plurale: ''fuqahāʾ'') costituisce opera di [[fiqh]], non di sharīʿa. Va sottolineato il tentativo, praticato in alcuni paesi a maggioranza islamica ([[Iran]] e [[Arabia Saudita]]), di intendere la shari'a come codice di leggi non comportamentali o consuetudinarie, ma come norme di [[diritto positivo]]. La stessa shari'a distingue peraltro le norme riguardanti il culto e gli obblighi rituali da quelle di natura più giuridica.
 
== Fonti della sharī‘a ==
Fonti della legge islamica sono generalmente considerate il [[Corano]] (190 versi su 6236 totali)<ref>''Il profeta dell'islam e la parola di Dio'', giunti editore, 2000, pag. 57 </ref>, la ''[[Sunna]]'' (ovvero gli [[ʾaḥādīth]] del Profeta), il consenso dei dotti (''[[Ijma|ijmāʿ]]'') e l'analogia giuridica (''[[qiyas|qiyās]]''). La sharīʿa accetta solo le prime due fonti in quanto divinamente prodotte o ispirate. Mentre esiste un solo Corano, esistono diverse raccolte "ufficiali", antiche e tradizionali, di ʾaḥādīth: è questa una delle ragioni da cui segue l'impossibilità teorica di pervenire univocamente alla (vera) shari'a. I versi della rivelazione nel Corano sono in maggioranza versi dedicati ad Allah e alle sue qualità predicabili, narrazione di profeti precedenti, e di tipo [[escatologico]].
 
== Natura della sharī‘a ==
Sebbene in alcuni stati a maggioranza musulmana la sharī‘a venga considerata come una fonte di diritto positivo, nell'Islam delle origini e per molti studiosi attuali (tra i quali [[Tariq Ramadan]]) essa è più propriamente un codice di comportamento etico che dovrebbe essere privo di potere coercitivo.
 
Secondo gli ''ʿulamāʾ'', la shariʿa consentirebbe la [[pena di morte]] in quattro casi: [[omicidio]] ingiusto di una persona, [[adulterio]] (sia per l'uomo che per la donna), [[bestemmia]] contro Dio (da parte di persone di qualunque fede) e [[apostasia]] (''ridda''). Tutte le altre sentenze di morte, quali ad esempio le condanne capitali per [[omosessualità]] in stati come l'[[Iran]], la [[Nigeria]] o l'[[Arabia Saudita]], sono quindi la conseguenza del disposto di legislazioni extra-sciaraitiche.
 
L'islam riconosce l'Antico e il Nuovo Testamento della Bibbia come testi religiosi sacri, secondi per importanza al Corano che chiarisce e completa la Rivelazione di Allah ai profeti. Le fonti normative del Corano prevalgono pertanto su tutta la tradizione biblica precedente. Nel caso dell'adulterio, il Corano non prevede testualmente la pena della lapidazione, prevista invece nella [[Torah]] ([[Deuteronomio]]).
 
In tema di [[diritti della donna]], il Corano prevede: partecipazione alla successione ereditaria (in misura minore del sesso maschile), proprietà dei beni durante il matrimonio in regime di separazione, disponibilità della dote matrimoniale (che è un diritto esclusivo della moglie, di cui può chiedere il pagamento per riscatto), facoltà di rifiutare proposte matrimoniali e nullità dei matrimoni combinati, possibilità di accordarsi col marito per una convivenza da separati, ovvero possibilità per la donna di chiedere unilateralmente il divorzio (senza il consenso del coniuge e senza motivazione) contro il pagamento di un riscatto in denaro. Parimenti, l'uomo può ripudiare la moglie a fronte del riscatto della dote matrimoniale a favore di lei. Padre, fratelli e da ultimo il marito hanno l'obbligo del mantenimento economico della donna in termini di vitto, alloggio e vestiario, anche se questa dispone di un adeguato reddito proprio.
 
== Note ==
<references />
 
== Bibliografia ==
 
* F. Castro, ''Lineamenti di storia del diritto musulmano'', 2 volumi, Venezia, Coop. Libraria Editr. Cafoscarina, Università di Ca' Foscari, 1979.
* A. Cilardo, ''Teorie sulle origini del diritto islamico'', Roma, [[Istituto per l'Oriente|IPO]], 1990.
* R. Potz, "[http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0159-2011112127 Islamic Law and the Transfer of European Law"], [[European History Online]], Magonza: [[Institute of European History]], 2011, consultato in data 1º marzo 2013.
* J. Schacht, ''Introduzione al diritto musulmano'', Torino, Fondazione Agnelli, 1995, p.&nbsp;121 *Idem, ''An Introduction to Islamic Law'', Oxford, OUP, 1955, traduz. dall'inglese a cura di G. M. Piccinelli.
* D. Santillana, ''Istituzioni di diritto musulmano mālichita con riguardo anche al sistema sciafiita'', Roma, IPO, 1926, 2 voll.
* E. Tyan, ''L'organisation judiciaire en pays d'Islam'', Leiden, E.J. Brill, 1960.
* N. J. Coulson, ''A History of Islamic Law'', Edinburgh 1964. (traduz. francese: ''Histoire du Droit Musulman'', Paris, 1995).
 
== Voci correlate ==
* [[Dhimmi]]
* [[Fatwa]]
* [[Halal]]
* [[Haraam]]
* [[Ḥisbah]]
* [[Moharebeh]]
 
== Altri progetti ==
 
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