Di diritto pontificio: differenze tra le versioni

Contenuto cancellato Contenuto aggiunto
Riga 12:
Nel [[1854]] [[Giuseppe Andrea Bizzarri]], segretario della [[Congregazione dei vescovi e regolari]], elaborò su mandato di [[papa Pio IX]], una procedura di approvazione delle congregazioni con i voti semplici che venne comunicata ai vescovi nel [[1861]].<ref name=DC2/>
 
Con questa nuova procedura venivano formalmente distinte l'erezione di un istituto, operata da un vescovo, e la sua approvazione da parte della Santa Sede. Dopo la sua erezione l'istituto avrebbe avuto la qualifica "[[di diritto diocesano]]" e sarebbe restato sotto la tutela dei vescovi delle diocesi nelle quali possedeva {{Chiarire| fondazioni}}; crescendo la sua importanza, la Santa Sede avrebbe accordato al nuovo istituto il [[decretum laudis|decreto di lode]], collocandolo sotto la sua diretta tutela, e l'istituto avrebbe acquisito lo ''status'' "di diritto pontificio".<ref name=DC2/>
 
La distinzione tra lo ''status'' giuridico di un istituto di diritto diocesano e di uno di diritto pontificio venne elaborata in modo definitivo con la [[costituzione apostolica]] ''[[Conditae a Christo]]'' di [[papa Leone XIII]] (8 dicembre [[1900]]).<ref name=DC2/>