Referendum consultivo in Veneto del 2017: differenze tra le versioni

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== Impugnazione governativa ==
A seguito dell'impugnazione governativastatale delle due leggi regionali n. 15 e n. 16 del 2014, riguardanti rispettivamente l'autonomia e l'indipendenza del Veneto, si è apertoinstaurato un procedimentogiudizio sulla legittimità costituzionale dei due provvedimenti normativi.
 
La [[Corte costituzionale della Repubblica Italiana|Corte costituzionale]], con sentenza n. 118 del 25 giugno [[2015]], ha innanzitutto dichiarato l'illegittimità costituzionale del referendum volto a proclamare l'indipendenza della cosiddetta "Repubblica veneta" rispetto alla Repubblica italiana<ref name=Consulta>{{cita web|autore=Corte Costituzionalecostituzionale|titolo=Sentenza n. 118/2015|sito=Consulta OnLine|url=http://www.giurcost.org/decisioni/2015/0118s-15.html|}}</ref>, poiché le scelte fondamentali di livello costituzionale sono precluse ai referendum regionali oltre al fatto che il quesito era in contrasto con il principio costituzionale dell'unità e indivisibilità della Repubblica<ref>Articolo 5 della Costituzione</ref>.
 
Inoltre la Consulta ha bocciato gli ultimi quattro quesiti sull'autonomia regionale, in quanto in contrasto con il divieto (previsto nello stesso statuto del Veneto) di sottoporre a referendum argomenti in materia tributaria (quesiti 2, 3 e 4) e con i principi di legalità ed esclusività relativi alla competenza del solo parlamento nazionale nell'individuazione delle regioni a statuto speciale (quesito 5). La Corte costituzionale ha invece ammesso il primo quesito, in quanto «non prelude a sviluppi dell’autonomia eccedenti i limiti costituzionalmente previsti» e «si colloca in una fase anteriore ed esterna rispetto al procedimento prestabilito all’art. 116 della Costituzione»<ref name=Consulta/>; allo stesso tempo però, la Consulta ha ben circoscritto il campo in cui la regione potrà concordare le "ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia", limitandolo alle sole materie di legislazione concorrente<ref>Comma 3 dell'articolo 116 Cost.</ref> e all’organizzazione della [[giudice di pace|giustizia della pace]], all'istruzione e alla tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali<ref>Art. 116 Cost., comma 2, lettere ''l'', ''n'' e ''s''.</ref>.