Referendum consultivo in Veneto del 2017: differenze tra le versioni
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A seguito dell'impugnazione statale delle leggi regionali n. 15 e n. 16 del 2014, si è instaurato un giudizio sulla legittimità costituzionale dei due provvedimenti normativi.
La [[Corte costituzionale della Repubblica Italiana|Corte costituzionale]], con sentenza n. 118 del 25 giugno [[2015]], ha dichiarato ''in primis''
Il giudice delle leggi ha poi annullato anche gli ultimi quattro dei cinque quesiti sull'autonomia regionale, essendo in conflitto col divieto (previsto anche dallo Statuto veneto) di sottoporre a referendum argomenti di materia tributaria (quesiti nn. 2, 3 e 4) e per violazione dei principi di legalità ed esclusività relativi alla competenza esclusiva del parlamento nazionale in merito all'individuazione delle regioni a statuto speciale (quesito n. 5). Infine la Corte, rigettando il ricorso statale, ha invece ammesso il quesito n. 1, in quanto «non prelude a sviluppi dell’autonomia eccedenti i limiti costituzionalmente previsti» e «si colloca in una fase anteriore ed esterna rispetto al procedimento prestabilito all'art. 116 della Costituzione» il quale, al terzo comma, consente alle regioni a statuto ordinario di chiedere l'attribuzione di ulteriori competenze nelle materie di legislazione concorrente<ref>Art. 117, c. 3, Cost.</ref> e, limitatamente all'organizzazione della [[Giudice di pace (ordinamento italiano)|giustizia di pace]], alle norme generali sull'[[Istruzione in Italia|istruzione]] e alla tutela dell'[[Ambiente (biologia)|ambiente]], dell'[[ecosistema]] e dei [[beni culturali]], in quelle di legislazione esclusiva dello Stato.<ref>Art. 117, c. 2, lettere l), n), s), Cost.</ref>
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