Referendum consultivo in Veneto del 2017: differenze tra le versioni

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A seguito dell'impugnazione statale delle leggi regionali n. 15 e n. 16 del 2014, si è instaurato un giudizio sulla legittimità costituzionale dei due provvedimenti normativi.
 
La [[Corte costituzionale della Repubblica Italiana|Corte costituzionale]], con sentenza n. 118 del 25 giugno [[2015]], ha dichiarato ''in primis'' dichiarato l'illegittimità costituzionale del referendum consultivo sull'indipendenza di un'ipotetica [[Repubblica veneta]] dall'[[Italia]]<ref name=Consulta>{{cita web|autore=Corte costituzionale|titolo=Sentenza n. 118 del 2015|sito=Consulta OnLine|url=http://www.giurcost.org/decisioni/2015/0118s-15.html|}}</ref>, poiché le scelte fondamentali di livello costituzionale sono precluse ai referendum regionali e in quanto il quesito era in aperto contrasto col principio di unità e indivisibilità della Repubblica.<ref>Art. 5, c. 1, Cost.</ref>
 
Il giudice delle leggi ha poi annullato anche gli ultimi quattro dei cinque quesiti sull'autonomia regionale, essendo in conflitto col divieto (previsto anche dallo Statuto veneto) di sottoporre a referendum argomenti di materia tributaria (quesiti nn. 2, 3 e 4) e per violazione dei principi di legalità ed esclusività relativi alla competenza esclusiva del parlamento nazionale in merito all'individuazione delle regioni a statuto speciale (quesito n. 5). Infine la Corte, rigettando il ricorso statale, ha invece ammesso il quesito n. 1, in quanto «non prelude a sviluppi dell’autonomia eccedenti i limiti costituzionalmente previsti» e «si colloca in una fase anteriore ed esterna rispetto al procedimento prestabilito all'art. 116 della Costituzione» il quale, al terzo comma, consente alle regioni a statuto ordinario di chiedere l'attribuzione di ulteriori competenze nelle materie di legislazione concorrente<ref>Art. 117, c. 3, Cost.</ref> e, limitatamente all'organizzazione della [[Giudice di pace (ordinamento italiano)|giustizia di pace]], alle norme generali sull'[[Istruzione in Italia|istruzione]] e alla tutela dell'[[Ambiente (biologia)|ambiente]], dell'[[ecosistema]] e dei [[beni culturali]], in quelle di legislazione esclusiva dello Stato.<ref>Art. 117, c. 2, lettere l), n), s), Cost.</ref>