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Il '''tributo''' è un prelievo coattivo di ricchezza.
{{L|economia|aprile 2010}}
 
Il '''tributo''' è un prelievo coattivo di ricchezza operato dallo [[Stato]], da un [[ente pubblico]] o da un'altra [[pubblica amministrazione]]. Esso è espressione dell'esercizio della [[potestà]] impositiva di un [[sovranità|ente sovrano]].
== Caratteri generali ==
Il tributo è una prestazione obbligatoria richiesta generalmente dallo [[Stato]], da un [[ente pubblico]] o da un'altra [[pubblica amministrazione]]. Esso è espressione dell'esercizio della [[potestà]] d'imperio di un [[sovranità|ente sovrano]]. In Italia, secondo il dettame dell'art. 23 della Costituzione, "''nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge"'' e dunque solo la legislazione vigente può istituire e gestire i tributi.
 
Nel linguaggio corrente per indicare i tributi viene spesso usato, ma impropriamente, il termine "tasse".
 
==== Classificazione== ==
I tributi si dividono in:
* '''Imposte''', prelievi di ricchezza per far fronte a fini di interesse generale. Lo Stato preleva in base a dei criteri somme di denaro ad ogni persona o ente che poi utilizza per il finanziamento della spesa pubblica destinata a servizi indivisibili fra i cittadini come, secondo la dottrina classica, la difesa dello Stato, la giustizia, l'ordine pubblico;
 
* '''Tasse''', ovvero prelievi operati nei confronti di chi richiede ed ottiene un pubblico servizio divisibile, ad esempio l'istruzione (tassa universitaria) o la partecipazione ad un concorso (tassa concorsi posti a ruolo). Essa è ispirata al principio economico del beneficio, che rapporta il carico fiscale in base al beneficio ottenuto (in questo caso rappresentato dal servizio ricevuto). Tuttavia le tasse non hanno una natura bilaterale come i prezzi; il prezzo di un bene infatti è la controprestazione dovuta per il suo acquisto, da pari a pari. Invece nel caso delle tasse lo Stato si pone (almeno formalmente) su un piano di rilievo rispetto all'utente. Egli infatti concede il pubblico servizio, ovverosia una prestazione da esso considerata di rilievo nazionale, in cambio del pagamento (imposto in forma autoritativa) di una somma di denaro. Sul piano pratico tasse e prezzi sono identici, in linea teorica tuttavia vi è questa differenza logica;
* '''Contributi''', prelievi coattivi di ricchezza effettuati nei confronti di coloro che traggono un beneficio individuale da opere o servizi di rilevanza generale. Similmente alla tassa, il contributo ha la funzione di far gravare una parte del costo del servizio o dell'opera su coloro che se ne avvantaggiano in modo particolare. I contributi si dividono in:
** '''Fiscali''', richiesti a coloro che si avvantaggiano dall'utilizzo di opere pubbliche (in Italia esiste l'[[Imposta di scopo per le opere pubbliche]], impropriamente nominata come imposta);
** '''Sociali''', accantonamenti di reddito per far fronte ad esigenze future (nella prassi denominati [[contributi previdenziali]]). Si è molto discusso in passato sulla natura di queste somme, se configurarle come premi di assicurazione o risparmio forzato. La dottrina prevalente ritiene che si trattino di tributi.
 
== Funzioni ==
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{{citazione|doverosità della prestazione e nel collegamento di questa alla pubblica spesa, con riferimento ad un presupposto economicamente rilevante.<ref>{{cita pronuncia costituzionale|tipo=sentenza|numero=73|anno=2005}}.</ref><ref>{{cita pronuncia costituzionale|tipo=sentenza|numero=64|anno=2008}}.</ref><ref>{{cita pronuncia costituzionale|tipo=sentenza|numero=334|anno=2006}}.</ref>}}
 
====Classificazione====
La dottrina italiana suddivide i tributi (come detto sopra, prelievi coattivi di ricchezza), tenendo conto della loro funzione acquisitiva, in: [[imposta|imposte]]; [[tassa|tasse]]; [[contributo|contributi]].
 
L'''imposta'' è operata per il finanziamento di spesa pubblica destinata al soddisfacimento di bisogni pubblici indivisibili come, secondo la dottrina classica, la difesa dello Stato, la giustizia e l'ordine pubblico. È in relazione a un fatto economico che esprime capacità contributiva, quale il reddito nell'imposta sul reddito, il consumo nell'imposta sul valore aggiunto, ecc., secondo il cosiddetto '[[principio del sacrificio]]'.
 
La ''tassa'' è operata per il finanziamento di spesa pubblica destinata al soddisfacimento di bisogni pubblici divisibili prestati su domanda, come ad es. l'istruzione (tassa universitaria) o la sanità (ticket sanitario). Essa è ispirata al principio economico del beneficio e ha natura sinallagmatica (do ut des). Solitamente la tassa non copre per intero il costo del servizio pubblico, che quindi viene in parte finanziato da imposte.
 
Il ''contributo'' è operato per il finanziamento di spesa pubblica destinata al soddisfacimento di bisogni pubblici divisibili non prestati su domanda (es. contributi di urbanizzazione). È una categoria sulla cui esistenza non vi è accordo in dottrina: secondo parte di essa è possibile ricondurlo alla tassa (es. contributo di utenza stradale), in quanto dovuto per uno specifico servizio, o all'imposta (contributo al servizio sanitario nazionale). Il suo importo tende a coprire o ha relazione con il costo del servizio (contributi di bonifica). A differenza della tassa, che si applica quando si richiede un servizio, il contributo può essere attivato dall'Ente Pubblico per coloro che ricadono nell'ambito della prestazione di un determinato servizio. Ad es. nei consorzi di bonifica si applica ai proprietari di immobili nel territorio bonificato.
 
Nel linguaggio corrente per indicare i tributi viene spesso usato, ma impropriamente, il termine "tasse".
 
==== Tributi e Costituzione ====