Disegno di legge: differenze tra le versioni

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I termini sono contenuti nella [[Costituzione della Repubblica Italiana]] e si riferiscono allo stesso atto; tuttavia tradizionalmente la dottrina distingue:
*la '''''proposta di legge''''', proveniente da un membro dell'assemblea legislativa a cui il testo è proposto ([[cameraCamera dei deputati]], [[senatoSenato della Repubblica]] o consiglio regionale),
*il '''''disegno di legge''''', con cui si indica un testo presentato dall'organo esecutivo (il [[governoGoverno]]).
La dizione '''''progetto di legge''''' indica l'insieme dei due istituti e non ha una menzione formale nella costituzione, ove si eccettui l'ultimo capoverso dell'art. 71.