Indagini preliminari: differenze tra le versioni

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Contrariamente a quanto avveniva prima della riforma, oggi le indagini preliminari non hanno valore [[prova (diritto)|probatorio]], salvo quanto disposto per l'[[incidente probatorio]]: nel nuovo sistema, infatti, si è dato risalto al principio del contraddittorio. Nelle indagini preliminari infatti si acquisiscono solo elementi di prova al solo fine di valutare l'esercizio o meno dell'[[azione penale]].
 
Nel fascicolo delper il dibattimento confluiscono - e quindi rilevano ai fini della prova - gli atti assunti con l'incidente probatorio e gli atti irripetibili compiuti dall'accusa e dalla difesa - accertamenti tecnici irripetibili, risultati di [[intercettazione|intercettazioni]] telefoniche e ambientali, risultati di perquisizioni, ispezioni, sequestri nonché risultati di eventuali mezzi di ricerca delle prova atipici come gli appostamenti. Tutti gli altri atti compiuti nelle indagini preliminari (ma anche nell'udienza preliminare) che non hanno la caratteristica dell'irripetibilità confluiscono nel fascicolo delle parti e quindi - almeno per il momento - non assumono alcun valore probatorio.
 
=== L'attività dell'indagine ===