Danni punitivi: differenze tra le versioni

Contenuto cancellato Contenuto aggiunto
→‎Ordinanenti di civil law: Effetti della sentenza sez. un. su ordinamento interno.
Etichette: Modifica da mobile Modifica da web per mobile
m Link esterno
Etichette: Modifica visuale Modifica da mobile Modifica da web per mobile
Riga 34:
Non è quindi ontologicamente incompatibile con l’ordinamento italiano l’istituto di origine statunitense dei risarcimenti punitivi.
 
Sugli effetti della breccia aperta sala Cassazione anche nel sistema risarcitorio interno e non solo sulla delibazione di una sentenza straniera contenente la liquidazione di danni punitivi si attende la evoluzione della giurisprudenza nazionale, che già in alcune pronunce ha accolto il sistema moltiplicatorio in base alla gravità del comportamento del danneggiante, tipico dei danni punitivi, [http://www.studio-gabrielli.it/blog/danni-punitivi-benvenuti-in-italia-finalmente-commento-alla-sentenza-cassazione-ss-uu-166012017/ invocato in molti processi da alcune parti civili.]
 
==Note==
Riga 46:
==Collegamenti esterni==
*{{cita web|http://www.studiosirottigaudenzi.it/danni_punitivi_2008.pdf|Sirotti Gaudenzi A., ''Brevi note in tema di "danni punitivi"''}}
*http://www.studio-gabrielli.it/blog/danni-punitivi-benvenuti-in-italia-finalmente-commento-alla-sentenza-cassazione-ss-uu-166012017/
 
{{Portale|Diritto}}