Assegno: differenze tra le versioni

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La clausola '''non trasferibile''' impedisce la girata dell'assegno, e di fatto rende l'assegno un [[Titoli nominativi|titolo nominativo]], consentendone l'incasso al solo beneficiario. Si può apporre la clausola "non trasferibile" anche dopo una o più girate (penultimo comma art.43 della Legge sull'assegno) onde evitare ulteriormente la circolazione dell'assegno.
 
Il d.lgs. 21 novembre [[2007]], n. 231 ha stabilito che assegni bancari e postali emessi per importi pari o superiori a 1.000 euro debbano recare obbligatoriamente tale clausola, unitamente all'indicazione del beneficiario. Ciò al fine di prevenire il [[riciclaggio di denaro]].
 
In precedenza, il correntista otteneva dalla banca un libretto di assegni che, salvo diversa indicazione, potevano essere girati a creditori terzi. Su ogni assegno vi era un apposito spazio bianco, in modo da permettere di specificare la clausola della non trasferibilità, ossia che tale titolo di credito poteva essere presentato all'incasso solamente dal beneficiario.