Licenza di detenzione di armi in Italia: differenze tra le versioni

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* fino ad un massimo di 1000 cartucce a pallini quindi spezzate (per le quali non si deve effettuare la relativa denuncia)
* fino ad un massimo di 1500 cartucce spezzate ma effettuando la relativa denuncia
* La somma delle cartucce detenute non può in nessun caso superare le 1500 cartucce, oltre tale limite si deve essere in possesso di licenza di deposito munizioni. Si ricorda che una cartuccia per arma corta può essere adatta alla caccia per il suo calibro maggiore di 5,6 mm come ad esempio una munizioni 9 x 21, ma data la lorosua catalogazione come cartuccia per arma corta rientranorientra sempre nei 200 pezzi). Prima di praticare la caccia è bene prima informarsi sul tema presso la questura dove la caccia avrà luogo perché possono esserci delle limitazioni ulteriori imposte dal questore o dal servizio ambientale della regione stessa.
 
Non vi è una norma che limita il numero di cartucce detenibili e/o trasportabili e molte Prefetture autorizzano il trasporto del medesimo quantitativo in deposito. La circolare del Ministero dell'Interno dd. 31/3/2004, partendo dal presupposto che 1.500 cartucce da caccia siano sufficienti per i cacciatori, presume che lo stesso numero sia adeguato anche per i tiratori agonisti (essere agonisti è normalmente il requisito per la licenza di trasporto, concessa anche agli istruttori di tiro; il mero deposito è concedibile anche per motivi di semplice collezione). Inoltre mentre in un primo tempo tale licenza aveva durata annuale, ora è rilasciata a tempo indeterminato, per cui la prova di essere agonista attivo è logicamente riferita all'anno precedente la richiesta, fermo restando che la [[prefettura italiana]] competente, venendo meno il requisito, potrebbe revocarla.<ref>{{pdf}} [http://www.tiropratico.com/normativa/CIRCOLARI/Circ_2004-03-31-557-B-20013-101711.pdf Circolare del Ministero dell'Interno ''Detenzione cartucce per armi comuni da sparo. Quesito'']</ref>