Perito industriale: differenze tra le versioni

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== Albo professionale ==
 
Per essere iscritto nell'[[albo professionale|albo]] dei periti industriali secondo la legge 89/16, art. 1 septies  , commi 1 e 2, è necessario:
* essere [[cittadinanza italiana|cittadino]] italiano o di uno stato membro dell'[[Unione europea]], ovvero italiano non appartenente alla Repubblica, oppure cittadino di uno Stato con il quale esista trattamento di reciprocità;
* godere il pieno esercizio dei [[diritti civili]];
* essere di ineccepibile [[condotta morale]];
* avere la [[residenza (diritto)|residenza]] [[anagrafe|anagrafica]] nella [[circoscrizione]] del collegio presso il quale l'iscrizione è richiesta;
* essere in possesso della [[laurea]] di cui all'articolo 55, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 ovvero del diploma di istruzione tecnica di perito Industriale capotecnico unitamente al praticantato profesionale di cui all'art. 2, comma 5 legge 02/02/1990 n. 17;
* avere conseguito l'abilitazione professionale all'esercizio della libera professione, subordinato al superamento di un apposito esame di Stato disciplinato della legge 8 dicembre 1956, n. 1378 e successive modifiche.
== Competenze professionali ==