Sentiero: differenze tra le versioni

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L'unica definizione giuridica di ''sentiero'' la troviamo nel [[Codice della strada]] il quale, all'articolo 3 (''Definizioni stradali e di traffico''), comma primo, n. 48, lo definisce: "''Sentiero (o mulattiera o tratturo): strada a fondo naturale formatasi per effetto del passaggio di pedoni e di animali''".
 
Dalla [[giurisprudenza]] emergono altre definizioni: il ''sentiero'' è individuato in ''quel tracciato che si forma naturalmente e gradualmente per effetto di calpestio continuo e prolungato'' ([[Corte di Cassazione|Cassazione]], maggio [[1996]], n. 4265) ''ad opera dell'uomo o degli animali, in un percorso privo di incertezze e ambiguità, riportato nelle mappe catastali'' (Cassazione, 29 agosto [[1998]], n. 8633; Cassazione, 21 maggio 1987, n. 4623).
 
In caso di incidenti occorsi sui sentieri, la responsabilità giuridica può ricadere sui progettisti, Enti gestori, accompagnatori, proprietari<ref>Responsabilità connesse ai sentieri, caitoscana | http://www.caitoscana.it/wp-content/uploads/Documenti%20CST/Responsabilitaconnesseaisentieri.pdf</ref>.