Ente pubblico (Italia): differenze tra le versioni
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Rispetto alle persone giuridiche di diritto privato, anche la vicenda estintiva della vita di un ente pubblico è sottoposta a disciplina derogatoria. Essa è dettata in primo luogo dalla legge 4 dicembre 1956, n. 1404 (''Soppressione e messa in liquidazione di enti di diritto pubblico e di altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato''), recante l'obbligo di procedere alla soppressione degli enti di diritto pubblico e gli altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e interessanti comunque la finanza statale, i cui scopi sono cessati o non più perseguibili, o che si trovano in condizioni economiche di grave dissesto o sono nella impossibilità concreta di attuare i propri fini statutari.
La predetta soppressione opera per incorporazione in altro ente, ovvero per liquidazione (ordinariamente in capo al [[Ministero del
Più recentemente, invece, si è scelto di procedere a soppressioni di enti pubblici con norme apposite, che non rinviano neppure indirettamente alla procedura della legge n. 1404: nel caso della (temporanea) soppressione dell'[[Istituto nazionale per il commercio estero]], ad esempio, si derogò all'articolo 12 della predetta legge, prevedendo (decreto-legge n. 98 del 2011) che i dipendenti a tempo indeterminato del soppresso ICE fossero inquadrati (se non locali nello Stato estero) nel [[Ministero dello sviluppo economico]] sulla base di apposite tabelle di corrispondenza<ref>Per l'articolo 14 di quel decreto-legge n. 98 del 2011, i dipendenti trasferiti mantengono il trattamento economico fondamentale e accessorio limitatamente alle voci fisse e continuative, corrisposto al momento dell'inquadramento. Nel caso in cui tale trattamento risulti più elevato rispetto a quello previsto per il personale del Ministero o della regione, è attribuito per la differenza un assegno ''ad personam'' riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti. Per i restanti rapporti di lavoro le amministrazioni di destinazione subentrano nella titolarità dei rispettivi rapporti.</ref>.
== Note ==
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