Ente pubblico (Italia): differenze tra le versioni

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Rispetto alle persone giuridiche di diritto privato, anche la vicenda estintiva della vita di un ente pubblico è sottoposta a disciplina derogatoria. Essa è dettata in primo luogo dalla legge 4 dicembre 1956, n. 1404 (''Soppressione e messa in liquidazione di enti di diritto pubblico e di altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato''), recante l'obbligo di procedere alla soppressione degli enti di diritto pubblico e gli altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e interessanti comunque la finanza statale, i cui scopi sono cessati o non più perseguibili, o che si trovano in condizioni economiche di grave dissesto o sono nella impossibilità concreta di attuare i propri fini statutari.
 
La predetta soppressione opera per incorporazione in altro ente, ovvero per liquidazione (ordinariamente in capo al [[Ministero del tesoroTesoro]], mediante lo speciale Ufficio liquidazione presso la [[Ragioneria generale dello Stato]] - Ispettorato generale di finanza); la giurisprudenza della [[Cassazione]] - sin dalla pronunzia a Sezioni Unite n. 4070 del 1984 - ha fatto salva l’operatività dei principi concorsuali quando, in presenza di situazioni deficitarie degli enti soppressi, si fosse aperta la [[liquidazione coatta amministrativa]]. Rispetto alle leggi di rinvio alle procedure della legge n. 1404/1956 (come avviene ad esempio nella legge finanziaria per il 2002), in alcuni casi si è proceduto direttamente ad "innalzare il rango" dei provvedimenti di soppressione di enti - che per la legge del 1956 erano emanati con decreto presidenziale su proposta del Ministro per il tesoro - mediante una norma primaria ''ex lege'': "fu il caso dell'[[EFIM]], la cui soppressione con decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487 fu accompagnata dalla nomina di un commissario liquidatore"<ref>Senato della Repubblica, Servizio studi, XVI legislatura, Schede di lettura del Disegno di legge A.S. n. 2814 “Conversione in legge del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, recante disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria” - Titolo I, Disposizioni per il controllo e la riduzione della spesa pubblica, nonché in materia di entrate (artt. 1-25) - luglio 2011, dossier n. 301/I - Tomo 1, pagina 179.</ref>.
 
Più recentemente, invece, si è scelto di procedere a soppressioni di enti pubblici con norme apposite, che non rinviano neppure indirettamente alla procedura della legge n. 1404: nel caso della (temporanea) soppressione dell'[[Istituto nazionale per il commercio estero]], ad esempio, si derogò all'articolo 12 della predetta legge, prevedendo (decreto-legge n. 98 del 2011) che i dipendenti a tempo indeterminato del soppresso ICE fossero inquadrati (se non locali nello Stato estero) nel [[Ministero dello sviluppo economico]] sulla base di apposite tabelle di corrispondenza<ref>Per l'articolo 14 di quel decreto-legge n. 98 del 2011, i dipendenti trasferiti mantengono il trattamento economico fondamentale e accessorio limitatamente alle voci fisse e continuative, corrisposto al momento dell'inquadramento. Nel caso in cui tale trattamento risulti più elevato rispetto a quello previsto per il personale del Ministero o della regione, è attribuito per la differenza un assegno ''ad personam'' riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti. Per i restanti rapporti di lavoro le amministrazioni di destinazione subentrano nella titolarità dei rispettivi rapporti.</ref>.
 
== Note ==