Indagini preliminari: differenze tra le versioni

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Le '''indagini preliminari''', nell'[[ordinamento giuridico italiano]], sono una fase del [[procedimento penale]] precedente all'eventuale [[processo (diritto)|processo]].
 
Sono previste dal [[codice di procedura penale italiano]] dall'art. 326, e sono coperte da [[segreto investigativo]] per gli atti compiuti durante le [[Investigazione|indagini]].
 
== Caratteristiche ==
Durante il loro svolgimento il [[pubblico ministero (ordinamento italiano)|pubblico ministero]] e la [[polizia giudiziaria (ordinamento italiano)|polizia giudiziaria ]] svolgono le indagini necessarie per le determinazioni inerenti all'esercizio dell'[[azione penale]]: ne consegue che il [[Pubblico ministero (ordinamento italiano)|p.m.]] e la polizia giudiziaria devono acquisire anche gli elementi a favore dell'indagato (art. 358) dato che le indagini preliminari servono esclusivamente a stabilire se ci sono i presupposti per l'esercizio dell'azione penale.
 
=== Il valore probatorio ===
Contrariamente a quanto avveniva prima della riforma, oggi le indagini preliminari non hanno valore [[prova (diritto)|probatorio]], salvo quanto disposto per l'[[incidente probatorio]]: nel nuovo sistema, infatti, si è dato risalto al principio del [[Principio del contraddittorio|contraddittorio]]. Nelle indagini preliminari infatti si acquisiscono unicamente elementi di prova al solo fine di valutare l'esercizio o meno dell'[[azione penale]].
 
Nel fascicolo per il dibattimento confluiscono - e quindi rilevano ai fini della prova - gli atti assunti con l'incidente probatorio e gli [[Atto irripetibile|atti irripetibili]] compiuti dall'accusa e dalla difesa - accertamenti tecnici irripetibili, risultati di [[intercettazione|intercettazioni]] telefoniche e ambientali, risultati di perquisizioni, ispezioni, sequestri nonché risultati di eventuali mezzi di ricerca delle prova atipici come gli appostamenti. Tutti gli altri atti compiuti nelle indagini preliminari (ma anche nell'udienza preliminare) che non hanno la caratteristica dell'irripetibilità confluiscono nel fascicolo delle parti e quindi - almeno per il momento - non assumono alcun valore probatorio.
 
=== L'attività dell'indagine ===
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=== Durata e proroga ===
 
==Durata==
Secondo l'art. 405 {{cpp}} la durata delle indagini preliminari è di sei mesi dall'iscrizione del nome della persona alla quale il reato è attribuito nel registro della [[notizia di reato]], salvo che non si proceda per uno dei delitti indicati nell'art. 407, comma 2 lettera a), per cui la durata è di un anno.
 
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== Diritti dell'indagato ==
L'indagato ha diritto di essere informato a sua richiesta se è instaurato un procedimento penale a suo carico. Il pubblico ministero può tuttavia disporre la segretazione delle indagini per un periodo non superiore ai 3 mesi se si tratta di reati comuni; per {{Chiarire|i reati di maggiore allarme sociale}} invece non possono essere mai fornite informazioni all'indagato al fine di evitare un pregiudizio alle indagini.
 
Secondo il disposto dell'art. 369 c.p.p. l'indagato ha diritto a ricevere l'[[avviso di garanzia]] solo quando deve essere compiuto un atto ("atto garantito") al quale ha diritto di partecipare il suo [[Difesa (diritto processuale)|difensore]]. In caso contrario l'indagato ne verrà a conoscenza solo se il PM eserciti l'azione penale inviando [[avviso di conclusione delle indagini]] ai sensi dell'art. 415-bis del c.p.p.. Viene infatti comunicato il diritto di predisporre un difensore e, qualora ciò non avvenga, viene incaricato uno d'ufficio.
 
Durante alcuni atti l'[[avvocato]] difensore ha il diritto di assistere e di essere avvertito, come l'[[interrogatorio]], l'[[ispezione]] e il [[confronto]]; in caso di [[perquisizione]] e [[Sequestro (diritto)|sequestro]] può assistere senza avvertimento. Il difensore può anche consultare entro 5 giorni dalla loro pubblicazione i documenti relativi a tali atti, che devono essere depositati dal PM entro 3 giorni dal compimento dell'atto stesso in cancelleria, ed estrarne copia.
 
==Bibliografia==