Ius honorarium: differenze tra le versioni

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IlLo '''''ius honorarium''''' è il sistema di norme che nel periodo successivo al [[367 a.C.]] venne introdotto dai [[magistratura (storia romana)|magistrati romani]] (principalmente dal ''[[pretore (storia romana)|praetor]]'') al fine di colmare le lacune dell'ormai obsoleto ''[[ius civile]]'', sempre più inadeguato a regolare la crescente società di [[Roma (città antica)|Roma]] in un periodo di grande espansione geografica, militare ed economica. L'attributo ''honorarium'' trae origine dall<nowiki>'</nowiki>''honor'' di cui erano forniti i magistrati romani, come ci confermano gli stessi [[giuristi romani]].
Con Ius Honorarium s'intende però anche quella porzione di capacità giuridica di diritto pubblico, per un liber civis a venir eletto Magistrato; ad esempio le donne ne erano completamente sprovviste.
 
== Genesi ed evoluzione deldello ''ius honorarium'' ==
Processo di norme create di volta in volta dal pretore, per regolare casi concreti non direttamente disciplinati daldallo ''ius civile'', attraverso una procedura snella e priva, per quanto possibile, di formalismi. Oltre a supplire le lacune deldello ''ius civile'', illo ''ius honorarium'', talvolta, vi apportava correttivi, onde impedire la rigida applicazione di norme ritenute non più accettabili in un mutato panorama storico politico. <br/>
Nei casi in cui illo ''ius honorarium'' si contrapponeva alallo ''ius civile'', questo non era formalmente abrogato, non avendone il magistrato il potere, ma solo reso inoperante: in pratica il dualismo, si componeva con la prevalenza deldello ''ius honorarium'', poiché il magistrato rendeva illo ''ius civile'' inattivo nel caso concreto.<ref>(Dizionario Giuridico Romano. [[Edizioni Simone]])</ref>
 
La nascita del diritto onorario può collocarsi nel periodo successivo al 367 a.C. data di creazione della figura del ''[[praetor urbanus]]'', un [[Magistratura (storia romana)|magistrato]] dotato del [[potere di imperium|potere di ''imperium'']] e di ''[[iurisdictio]]'' (da ''iuris dicere'', dirimere controversie), che all'inizio di ogni anno, al momento di entrare in carica, soleva emanare un ''[[edictum]]'' nel quale esponeva ai ''[[cives romani]]'' il suo programma, ed in particolare le regole in base alle quali avrebbe amministrato la [[giustizia]].
 
Essendo dotato di ''imperium'', il pretore urbano, pur non potendo modificare illo ''ius civile'', considerato immutabile nella tipica mentalità dei romani, poteva apportarvi delle [[deroga|deroghe]] per casi eccezionali nei quali l'applicazione ''[[sic et simpliciter]]'' deldello ''ius civile'' avrebbe comportato giudizi iniqui.
 
Parimenti, il pretore urbano poteva anche sopperire a quei casi, creati dalla continua evoluzione della società romana, che non erano stati previsti dal "ius civile'', e che purtuttavia abbisognavano di una efficace tutela.
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Il giurista romano [[Emilio Papiniano|Papiniano]] sintetizza felicemente queste esigenze in un brano conservatoci dal [[Digesto]]:
 
{{Citazione|IlLo ''ius pretorium'' è il diritto introdotto dai pretori al fine di aiutare, aggiungere, emendare (lo ius civile) per la pubblica utilità; ciò che viene anche chiamato honorarium dall'onore dei pretori|D.1.1.7.1 Papinianus libro secundo definitionum|Ius praetorium est quod praetores introduxerunt adiuvandi vel supplendi vel corrigendi iuris civilis gratia propter utilitatem publicam; quod et honorarium dicitur ab honore praetorum|lingua=la}}
 
Sebbene gli editti dei pretori rivestirono un ruolo assai importante nella produzione deldello ''ius honorarium'', essi però non furono i soli editti emanati da magistrati capaci di generare questo tipo di ''ius''. La potestà di ''[[ius edicendi]]'', di emanare cioè editti, apparteneva anche ai presidi che governavano le province ed agli edili curuli. Il giurista romano [[Gaio]] lo ricorda in un brano delle sue [[Istituzioni di Gaio|Istituzioni]]:
 
{{Citazione|Hanno il diritto di emanare editti i magistrati del popolo romano; ma il più esteso diritto appartiene ai due pretori, urbano e peregrino; un potere simile spetta ai presidi nelle province di loro competenza. parimenti spetta un potere di iurisdictio agli edili curuli, e un potere corrispondente ai questori nelle provincie del popolo romano (senatorie)|G.1.6|Ius autem edicendi habent magistratus populi romani; sed amplissimus est in edictis duorum praetorum, urbani et peregrini, quorum in provinciis iurisdictionem praesides earum habent; item in edictis aedilium curulium, quorum iurisdictionem in provinciis populi Romani quaestores habent|lingua=la}}