Ius honorarium: differenze tra le versioni
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Con Ius Honorarium s'intende però anche quella porzione di capacità giuridica di diritto pubblico, per un liber civis a venir eletto Magistrato; ad esempio le donne ne erano completamente sprovviste.
== Genesi ed evoluzione
Processo di norme create di volta in volta dal pretore, per regolare casi concreti non direttamente disciplinati
Nei casi in cui
La nascita del diritto onorario può collocarsi nel periodo successivo al 367 a.C. data di creazione della figura del ''[[praetor urbanus]]'', un [[Magistratura (storia romana)|magistrato]] dotato del [[potere di imperium|potere di ''imperium'']] e di ''[[iurisdictio]]'' (da ''iuris dicere'', dirimere controversie), che all'inizio di ogni anno, al momento di entrare in carica, soleva emanare un ''[[edictum]]'' nel quale esponeva ai ''[[cives romani]]'' il suo programma, ed in particolare le regole in base alle quali avrebbe amministrato la [[giustizia]].
Essendo dotato di ''imperium'', il pretore urbano, pur non potendo modificare
Parimenti, il pretore urbano poteva anche sopperire a quei casi, creati dalla continua evoluzione della società romana, che non erano stati previsti dal "ius civile'', e che purtuttavia abbisognavano di una efficace tutela.
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Il giurista romano [[Emilio Papiniano|Papiniano]] sintetizza felicemente queste esigenze in un brano conservatoci dal [[Digesto]]:
{{Citazione|
Sebbene gli editti dei pretori rivestirono un ruolo assai importante nella produzione
{{Citazione|Hanno il diritto di emanare editti i magistrati del popolo romano; ma il più esteso diritto appartiene ai due pretori, urbano e peregrino; un potere simile spetta ai presidi nelle province di loro competenza. parimenti spetta un potere di iurisdictio agli edili curuli, e un potere corrispondente ai questori nelle provincie del popolo romano (senatorie)|G.1.6|Ius autem edicendi habent magistratus populi romani; sed amplissimus est in edictis duorum praetorum, urbani et peregrini, quorum in provinciis iurisdictionem praesides earum habent; item in edictis aedilium curulium, quorum iurisdictionem in provinciis populi Romani quaestores habent|lingua=la}}
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