Corte di giustizia dell'Unione europea: differenze tra le versioni

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* col ''[[ricorso per annullamento]]'' (''ex'' art. 263 TFUE) il ricorrente chiede alla Corte l'annullamento di un atto legislativo di un'istituzione dell'Unione. Il ricorso di annullamento può essere proposto dagli Stati membri, dalle istituzioni dell'Unione o da un privato se l'atto lo riguarda direttamente. In esso la Corte è chiamata a valutare la legittimità degli atti posti in essere dalle istituzioni dell'Unione (Consiglio, Parlamento Europeo, Commissione, BCE) e, in particolare, si pronuncia relativamente a: vizi di incompetenza, violazione di forme sostanziali, violazione dei trattati e di qualsiasi regola di diritto relativa alla loro applicazione, sviamento di potere;
* col ''ricorso per carenza'' (''ex'' art. 265 TFUE) la Corte di giustizia e il Tribunale vagliano la legittimità dell'inerzia delle istituzioni dell'Unione. Tale ricorso può essere presentato solo dopo che l'istituzione è stata invitata ad agire: una volta accertata l'illegittimità dell'omissione, spetta all'istituzione interessata porre fine alla carenza mediante misure adeguate;
* con lail procedura atta alla risoluzione delle''ricorso controversie relative alper risarcimento dei danni'', la Corte e il Tribunale sono chiamati a giudicare in materia di responsabilità extracontrattuale riguardante i danni causati dalle istituzioni o dagli agenti dell'Unione nell'esercizio delle loro funzioni. A tale procedura ricorre l'individuo che lamenti un pregiudizio subito e che voglia ottenere riparazione del danno chiamando la [[CGUE]] a giudicare sul caso. La caratteristica di tale procedura consiste nella totale autonomia e indipendenza dalle procedure di "ricorso per annullamento" e "ricorso per carenza";
* con il [[rinvio pregiudiziale]] (''ex'' art. 267 TFUE) un giudice di un tribunale nazionale di uno Stato membro dell'Unione può, o, nel caso in cui si tratti di decisione pendente davanti a un organo giurisdizionale avverso la quale non è ammesso ricorso giurisdizionale nel diritto interno, deve, chiedere alla Corte di precisare una questione relativa all'interpretazione o alla validità di un atto di diritto europeo. La risposta della Corte, tramite una sentenza giuridicamente vincolante, è l'interpretazione ufficiale della questione e come tale vale per tutti gli Stati membri;
* con la procedura di impugnazione la Corte statuisce sui ricorsi contro le sentenze del Tribunale di primo grado. Se l'impugnazione è fondata, la Corte annulla la sentenza del Tribunale (con o senza rinvio degli atti al Tribunale stesso), altrimenti la conferma;