Corte di giustizia dell'Unione europea: differenze tra le versioni

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== La Corte di giustizia ==
===Competenze e poteri della Corte di giustizia===
Nell'ambito della sua missione, la Corte è stata dotata di ampie competenze giurisdizionali, che esercita nell'ambito delle varie categorie di ricorsi. La Corte è, in particolare, competente a pronunciarsi sui ricorsi di annullamento o per carenza presentati da uno [[Paesi membri dell'Unione europea|stato membro]] o da un'istituzione, sui ricorsi per inadempimento diretti contro gli Stati membri, sui rinvii pregiudiziali e sulle impugnazioni delle decisioni del [[Tribunale dell'Unione europea|Tribunale]]. Questi suoi poteri sono applicati in diverse forme:
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missione, la Corte è stata dotata di ampie competenze giurisdizionali, che esercita nell'ambito delle varie categorie di ricorsi. La Corte è, in particolare, competente a pronunciarsi sui ricorsi di annullamento o per carenza presentati da uno [[Paesi membri dell'Unione europea|stato membro]] o da un'istituzione, sui ricorsi per inadempimento diretti contro gli Stati membri, sui rinvii pregiudiziali e sulle impugnazioni delle decisioni del [[Tribunale dell'Unione europea|Tribunale]]. Questi suoi poteri sono applicati in diverse forme:
* col ''[[procedura di infrazione|ricorso per inadempimento]]'' (''ex'' art. 258 TFUE) la Corte controlla il rispetto, da parte degli Stati membri, degli obblighi sanciti dai trattati e dagli atti di diritto derivato. Il ricorso alla Corte di giustizia è preceduto da un procedimento preliminare (la cd. procedura di infrazione) avviato dalla [[Commissione europea|Commissione]], nel corso del quale lo Stato membro ha la possibilità di rispondere alle accuse. Se tale procedimento non porta lo Stato membro a porre fine all'inadempimento, viene presentato alla Corte di giustizia un ricorso per violazione del diritto dell'Unione europea, proposto dalla Commissione oppure da un altro Stato membro. Se la Corte accerta l'inadempimento, lo Stato è tenuto a porvi fine immediatamente. Qualora lo Stato non ottemperi alla sentenza della Corte, la Commissione può avviare una nuova procedura di infrazione che può portare a un nuovo deferimento dello Stato di fronte alla Corte di giustizia, la quale, se accerta l'inadempimento (mancata esecuzione della sentenza precedente), condanna lo Stato al pagamento di un'ammenda;
* col ''[[ricorso per annullamento]]'' (''ex'' art. 263 TFUE) il ricorrente chiede alla Corte l'annullamento di un atto legislativo di un'istituzione dell'Unione. Il ricorso di annullamento può essere proposto dagli Stati membri, dalle istituzioni dell'Unione o da un privato se l'atto lo riguarda direttamente. In esso la Corte è chiamata a valutare la legittimità degli atti posti in essere dalle istituzioni dell'Unione (Consiglio, Parlamento Europeo, Commissione, BCE) e, in particolare, si pronuncia relativamente a: vizi di incompetenza, violazione di forme sostanziali, violazione dei trattati e di qualsiasi regola di diritto relativa alla loro applicazione, sviamento di potere;