Codice della strada (Italia): differenze tra le versioni

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* [[Segnaletica complementare|Segnali e attrezzature complementari]] - destinati a evidenziare particolari situazioni, vengono utilizzati sul tracciato stradale, nelle immediate vicinanze di particolari curve o punti critici, per segnalare ostacoli sposti sulla carreggiata e per impedire la sosta o rallentare la velocità (es. [[dosso stradale|dossi artificiali]]).
 
Le norme sulla segnaletica stradale italiana sono regolate anche dal ''Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo'' (decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 10 luglio 2002, GU n. 226 del 26/09/2002) previsto dall'art. 21 del Codice della strada<ref>[http://gazzette.comune.jesi.an.it/2002/226/8.htm MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - DECRETO 10 luglio 2002 Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo.]. La vecchia direttiva: {{collegamento interrotto|1=[http://www.ispesl.it/profili_di_rischio/_cantieri_stradali/doc/norme/circolare%201220_83.pdf] |date=novembre 2017 |bot=InternetArchiveBot }}</ref>, dalla direttiva n. 3929 del 3 luglio 1998 del Ministero dei Lavori pubblici (che norma i [[segnaletica luminosa|pannelli a messaggio variabile]]), dalla direttiva n. 1156 del 28 febbraio 1997 (GU n. 71 del 26/03/1997) del Ministero dei Lavori pubblici (''Caratteristiche della segnaletica da utilizzare per la numerazione dei cavalcavia sulle autostrade e sulle strade statali di rilevanza internazionale''), dal decreto ministeriale n. 1584 del 31 marzo 1995 (GU n. 106 del 9/05/1995) (''Approvazione del disciplinare tecnico sulle modalità di determinazione dei livelli di qualità delle pellicole retroriflettenti impiegate per la costruzione dei segnali stradali'').
 
== Sistema sanzionatorio ==