Colpa (diritto): differenze tra le versioni

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# l'esigibilità della condotta;
Il secondo dei requisiti individuati viene di volta in volta sussunto nell'ambito della cosiddetta ''colpevolezza colposa'' ovvero del ''fatto tipico colposo'', da taluni ritenuto strutturalmente diverso rispetto a quello doloso.
In tal senso è quindi opportuno distinguere fra attività il cui [[pericolo]] è giuridicamente autorizzato (es. attività medico chirurgica) e attività il cui pericolo non è autorizzato.
In relazione alle prime può parlarsi di una [[Sussunzione (diritto)|sussunzione]] dell'elemento della colpa sotto il fatto oggettivo tipico (ove si ritrovano le regole di condotta), mentre in relazione alle seconde non può che parlarsi di volontà colpevole.