Furto d'identità: differenze tra le versioni

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Il '''furto d'identità''' è una condotta [[criminale]] perpetrata spacciandosi per un'altra persona e rivolta, in molti casi, a ottenere indebitamente [[denaro]] o vantaggi. Il termine costituisce un [[neologismo]] [[Diritto|giuridico]] e non risulta essere del tutto corretto: difatti non è possibile "[[Furto|rubare]]" un'identità, bensì la si può soltanto "usare".
 
La persona vittima dello scambio può andare incontro a diverse conseguenze in caso venga ritenuta responsabile delle azioni criminose. In diverse nazioni esistono leggi specifiche che rendono illecito l'uso dell'altrui identità.
 
Oltre a essere adoperato per compiere [[Truffa|truffe]] o ulteriori atti criminosi di natura analoga, il furto d'identità talvolta può essere considerato un tipico atto di [[cyberbullismo]] quando, attuato per via telematica (ad esempio tramite ''[[Rete sociale|social network]]''), ha come principale o unico scopo quello di screditare e mettere in cattiva luce la [[persona fisica]] reale per la quale ci si spaccia mediante un [[account]] fittizio, il quale può riportare una foto, il nome o altri dati personali della vittima.
 
== Diritto Penale ==
In varie nazioni (come Francia, Australia e Canada) esistono delle leggi specifiche che rendono l'uso dell'altrui identità illegale. Tuttavia in Italia, nel codice penale, non è prevista una specifica norma incriminatrice per questo tipo di crimine.
 
Negli ultimi anni, il caso più comune di furto d'identità è quello digitale (o informatico). La pena per questo tipo di reato è riconducibile a due articoli del [[codice penale italiano]]:
* L' <u>art. 494 c.p.</u><ref>{{Cita web|url=https://www.laleggepertutti.it/codice-penale/art-494-codice-penale-sostituzione-di-persona|titolo=Art. 494 - Codice Penale - Libro Secondo - "Dei delitti in particolare" - Titolo VII - "Dei delitti contro la fede pubblica" - Capo IV - "Della falsità personale".}}</ref>, corrispondente al ''reato di'' ''sostituzione di persona'', stabilisce che qualsiasi individuo che si sostituisce, in maniera illecita, ad un' altra persona attribuendo a se stesso o ad altri un nome o uno stato falsi al fine di trarne dei vantaggi e/o di procurare un danno ad altri, può essere punito con la reclusione fino ad un anno (a patto che il fatto non sia un delitto relazionato con la fede pubblica). Questo articolo è inoltre associabile ai social network, dove i dati sono facilmente accessibili da terzi a causa delle errate modalità di custodia delle credenziali d'accesso degli utenti. Secondo l'art. 494 c.p. colui che crea o si serve di un account o delle caselle di posta elettronica utilizzando i dati anagrafici di un terzo individuo (inconsapevole), può indurre in errore tutti gli altri utenti che interagiscono con una persona differente da quella con la quale credono realmente di parlare, arrivando quindi a commettere il reato descritto nell'articolo. Questo discorso è valido anche se viene creato un profilo con associata un'immagine reale della vittima per diffamarla o offenderla. Quest'ultima può essere accusata di reato di frode informatica (art. 640-ter, comma 3) per il quale è prevista una querela della persona offesa.
 
* L' <u>art. 640-ter c.p.</u> <ref>{{Cita web|url=http://www.dirittoweb.com/codice_penale5.html#libro2titolo13capo2codicepenale|titolo=Art. 640-ter, comma 3 - Codice Penale - Libro Secondo - "Dei delitti in particolare" - Titolo XIII - "Dei delitti contro il patrimonio" - Capo II - "Dei delitti contro il patrimonio mediante frode"}}</ref>, corrispondente al ''reato di frode informatica'', sancisce che quando un individuo riesce a procurarsi un profitto o infliggere un danno ad una vittima dopo essere riuscito ad alterare un sistema informatico rischia la reclusione da uno a cinque anni e una multa che può variare tra i € 309 e € 1.549. Nel caso in cui, oltre alla frode informatica, ci sia anche un' appropriazione indebita dell' altrui identità digitale a danno di altri individui allora il comma 3 dell' art. 640-ter chiarisce che la pena è la reclusione da due a sei anni comprensiva di una multa tra i € 600 e i € 3.000.
 
==Bibliografia==
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*Peppetti Angelo, Piano Mortari Giuseppe, ''Credito e imprese - Le frodi per furto di identità nel credito retail: costi per i consumatori e possibili interventi'', in Bancaria, 2009 fasc. 1, pp.&nbsp;74 ss.
*Bisi Silvia, ''Il furto d'identità: panoramica attuale e prospettive giuridiche'', in Ciberspazio e Diritto, 2004 fasc. 4, pp.&nbsp;303 – 336.
*[[s:Codice_penale/Libro_II|Codice Penale WikiSource]]
 
== Note ==
<references />
 
==Voci correlate==