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Il '''fedecommesso''' (dal [[lingua latina|latino]] ''fideicommissum'', derivato a sua volta da ''fides'', 'fiducia', e ''committere'', 'affidare') o '''sostituzione fedecommissaria''' è una disposizione [[testamento|testamentaria]] attraverso la quale il testatore istituisce [[erede]] (nel qual caso si parla di ''"fedecommesso universale''" o ''"eredità fedecommissaria''") o [[legato (diritto)|legatario]] un soggetto determinato (detto ''"istituito''") con l'[[obbligo]] di conservare i beni ricevuti, che alla sua morte andranno automaticamente ad un soggetto diverso (detto ''"sostituito''") indicato dal testatore stesso. Una variante meno stringente è il fedecommesso ''de residuo'' che non impone all'istituito di conservare i beni ricevuti, sicché la successione del sostituito è limitata a quelli non alienati.
 
Ad esempio, si ha fedecommesso qualora Tizio, testatore, nomini Caio suo erede, con l'obbligo di conservare il proprio patrimonio che al momento della morte di Caio andrà a Sempronio, in modo che la seconda successione operi automaticamente, indipendentemente da una manifestazione di volontà del primo chiamato all'eredità.
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==Storia==
{{Vedi anche|Fideicommissa}}
L'istituto del fedecommesso origina nel [[diritto romano]] dove ebbe un'ampia diffusione, anche come espediente per aggirare le norme che escludevano in tutto o in parte dalla successione certe categorie di persone (ad esempio le donne, ai sensi della ''[[Lex Voconia]]'' del [[169 a.C.]]). Inizialmente fonte di un semplice obbligo morale per l'istituito, solo con [[Augusto]] fu stabilito che, in caso di inadempimento particolarmente riprovevole, il sostituito potesse rivolgersi ''[[cognitio extra ordinem|extra ordinem]]'' ad uno speciale [[pretore (storia romana)|pretore]] (''praetor fideicommissarius''); tale rimedio fu poi esteso da [[Claudio]] ad ogni tipo di fedecommesso. Particolare rilievo ebbe il cosiddetto ''"fedecommesso di famiglia''", grazie al quale s'impediva l'alienazione di un fondo o di una casa al di fuori della famiglia, dovendo essere trasmessi intatti dall'uno all'altro membro della stessa, secondo le disposizioni del testatore. [[Giustiniano]] parificò i fedecommessi ai legati e stabilì che il fedecommesso di famiglia non potesse estendersi oltre quattro generazioni.
 
Riscoperto dai [[Glossatori]], il fedecommesso fu largamente impiegato, a partire dal [[XVI secolo]], dalle classi aristocratiche (ma anche borghesi) per mantenere inalterata più a lungo possibile la potenza economica della famiglia, divenendo così uno degli istituti caratteristici dell<nowiki>'</nowiki>''[[Ancien Régime]]''. In particolare, tale funzione fu svolta dal fedecommesso di famiglia per il quale non solo era caduto il limite giustinianeo delle quattro generazioni, ma si era addirittura riconosciuta la possibilità di costituzione con atto tra vivi oltre che con testamento.
 
Secondo [[Montesquieu]] <ref>''[[Lo spirito delle leggi|Esprit de lois]]'', V. 8-9; XXVI. 6; XXX, 33</ref> il fedecommesso era da considerarsi negativo nel regime aristocratico ma positivo in quello monarchico. Con il diffondersi delle idee [[Illuminismo|illuministiche]], però, l'istituto cominciò ad essere visto come un ostacolo alla libera circolazione dei beni, il che portò a limitazioni all'epoca del cosiddetto [[Dispotismo illuminato]] e alla sua abolizione in Francia nel [[1792]] durante la [[Rivoluzione francese|Rivoluzione]]. L'abolizione fu confermata dal ''[[Code Napoléon]]'' e, sulla scorta di questo, si diffuse al di fuori dei confini francesi, nonostante una breve reviviscenza durante la [[Restaurazione]]. L'istituto sopravvisse più a lungo in alcune parti d'Europa: in [[Germania]] ed [[Austria]] il ''Familienfideikommiss'' fu abolito solo nel [[1938]], mentre in [[Svezia]] ne rimangono ancora in vita alcuni, seppur solo fino alla morte dell'attuale titolare.
 
Si ritiene che il fedecommesso sia uno dei precursori del ''[[trust]]'', istituto giuridico caratteristico dei paesi di ''[[common law]]''. In effetti, il fedecommesso può essere visto come una sorta di "''trust'' testamentario", ma gli ordinamenti dell'Europa continentale non giunsero mai a sviluppare l'istituto del ''"trust inter vivos"'' cui, invece, approdò l'ordinamento inglese.
 
==Ordinamento italiano==
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Nell'ordinamento italiano il fedecommesso è vietato fin dal [[Codice Civile (1865)|Codice civile del 1865]] che all'art. 899, ad imitazione dell'art. 896 del ''Code Napoléon'', sanciva la nullità di "qualunque disposizione con la quale l'erede o il legatario è gravato con qualsivoglia espressione di conservare e restituire ad una terza persona".
 
Il [[Codice civile italiano|Codice civile vigente]] ha mantenuto il divieto, sancito dall'ultimo comma dell'art. 692, prevedendo però nello stesso articolo una [[deroga]]: infatti, nel testo vigente dopo le modifiche apportate dalla legge 19 maggio 1975, n. 151 (Riforma del diritto di famiglia),<ref>In precedenza esisteva una deroga diversamente configurata: il fedecommesso era consentito se l'istituito era figlio del testatore, i sostituiti erano tutti i figli di questo, nati o nascituri, oppure un ente pubblico e i beni oggetto della disposizione rientravano nella [[quota disponibile]]</ref> consente la sostituzione fidecommissaria nel caso l'istituito sia un [[interdizione (diritto)|interdetto]] (o un minore in condizioni di abituale infermità di mente tali da far presumere che sarà pronunciata l'interdizione), figlio, discendente o coniuge del testatore, e il sostituito sia la persona o l'ente che, sotto la vigilanza del [[tutore (diritto)|tutore]], ha avuto cura dell'interdetto medesimo (cosiddetto ''"fedecommesso assistenziale''").
 
==Note==
<references/>