Maggiore età: differenze tra le versioni

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Per '''maggiore età''' si intende, in [[diritto]], e in particolare in [[diritto civile]], l'età alla quale il soggetto acquisisce in linea di principio la [[capacità di agire]], cioè la capacità di porre in essere in autonomia [[contratti]] e altri [[Negozio giuridico|negozi]] giuridicamente validi. Tale capacità è distinta dalla mera [[capacità giuridica]], che invece è semplicemente la titolarità in astratto di diritti e doveri., Colui che ha raggiunto la maggiore età viene detto ''maggiorenne'', mentre colui che non l'ha raggiunta, il ''minorenne'', sebbene sia a tutti gli effetti un soggetto di diritto, necessita generalmente dell'assistenza di un maggiorenne per compiere gli atti necessari a esercitare i diritti di cui è titolare, fatti salvi i casi in cui i singoli [[Ordinamento giuridico|ordinamenti]] prevedono un'età inferiore, ad esempio per svolgere un'[[Lavoro|attività lavorativa]] o per i cosiddetti diritti esistenziali, oppure per esercitare gli obblighi di custodia, potestà, tutela o responsabilità, a seconda dell'ordinamento, nei confronti dei figli.
 
La [[legge]] può altresì prevedere l'istituto dell'[[emancipazione]], che consiste nell'attribuzione anticipata della capacità di agire ''de iure'' o ''sub iudice'', sebbene solitamente con alcune limitazioni, al verificarsi di determinate condizioni. In [[Italia]] ad esempio il minore è emancipato di diritto quando infesta [[matrimonio]] oppure quando diventi, in determinate circostanze, amministratore dell'[[impresa familiare]].