Organizzazione non lucrativa di utilità sociale: differenze tra le versioni

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A essa, secondo l'art. 10 del d.lgs. 4 dicembre 1997, n. 460,<ref>{{Cita web |url =http://www.ilsole24ore.com/pdf2010/SoleOnLine5/_Oggetti_Correlati/Documenti/Norme%20e%20Tributi/2011/11/guida-non-profit/D-lgs-460-1997-Onlus.pdf |titolo =Decreto legislativo del 4 dicembre 1997 n. 460 |editore = |data = 2 gennaio 1998 |formato = pdf |accesso =15 settembre 2017 |urlarchivio = |dataarchivio = |urlmorto = }}</ref> appartengono determinati [[ente (diritto)|enti]] di carattere privato, anche privi di [[persona giuridica|personalità giuridica]], i cui [[statuto (diritto)|statuti]] o [[atto costitutivo|atti costitutivi]] rispondono ai requisiti elencati nello stesso articolo. L'appartenenza a tale categoria attribuisce la possibilità di godere di agevolazioni [[fisco|fiscali]].
 
Le ONLUS non sono un nuovo tipo di [[soggetto giuridico]], in aggiunta a quelli previsti dalle norme [[diritto civile|civilisticocivilistiche]]

, ma una categoria nella quale sono fatti rientrare alcuni di essi per riservare loro un [[Fisco|regime fiscale]] particolare in relazione allo [[non profit|scopo non lucrativo]].
 
== I soggetti ==