Terzo settore: differenze tra le versioni
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La locuzione '''terzo settore''' identifica quegli enti che operano e si collocano in determinati settori, ma non riconducibili né al mercato né allo Stato; esso è una realtà sociale, economica e culturale in continua evoluzione.
== Storia ==
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Gli studi economici indagano sul contributo dato dal TS all'economia del Paese, soprattutto in termini di servizi di cura e accudimento delle fasce deboli della popolazione. Si analizzano le fonti di finanziamento delle ONP ed i flussi economico-finanziari intercorrenti tra queste e gli [[enti pubblici]].
==In
=== Caratteristiche ===
Il terzo settore si compone di oggetti organizzativi di natura privata che, senza scopo di lucro, perseguono finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale promuovendo e realizzando attività di interesse generale mediante forme di azione volontaria e gratuita o di mutualità o di produzione e scambio di beni e servizi.
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*né a soli termini economici, sia perché molte attività di interesse generale non sono riconducibili ad un valore economico, sia perché - in ogni caso - il riscontro economico è semplicemente una conseguenza, ma non certo una finalità, delle attività degli enti.
▲'''La legge delega n. 106/2016'''
La legislazione italiana ha recentemente disciplinato il terzo settore dandone una definizione giuridica.
All'art. 1 comma 1 della Legge 106 del 6 giugno 2016 ("Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale"), si legge: "Per Terzo settore si intende il complesso degli enti privati costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e che, in attuazione del principio di sussidiarietà e in coerenza con i rispettivi statuti o atti costitutivi, promuovono e realizzano attività di interesse generale mediante forme di azione volontaria e gratuita o di mutualità o di produzione e scambio di beni e servizi".
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In sintesi, per poter essere considerato di terzo settore, a un ente non basta essere una organizzazione non a scopo di lucro, ma deve ottemperare a ulteriori e più stringenti criteri.
La disciplina organica è stata emanata dal Governo con il D.lgs. n. 117/2017 ("Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106") il quale decreto ha contribuito a definire e semplificare la materia in un totale di 104 articoli.
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