Motoleggera: differenze tra le versioni
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Dato che in Svizzera il termine definisce alcune tipologie di veicoli che in Italia sarebbero considerati ciclomotori provvedo a differenziare i due casi |
→Motoleggera in Svizzera: Correzione refuso e precisazione |
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Il termine ''motoleggera'' è ancora utilizzato ufficialmente dalla legislazione [[svizzera]] per designare alcune particolari tipologie di motoveicoli che siano in grado di viaggiare a modesta velocità per le loro caratteristiche costruttive.
Più precisamente sono definite motoleggere le seguenti tre categorie di veicoli<ref>Si veda l'articolo 18 dell'{{cita web|url=https://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/19950165/index.html|titolo=Ordinanza concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali|accesso=10 maggio 2018}}</ref>:
*veicoli a motore a due ruote aventi una velocità massima per costruzione di 45 km/h, potenza massima del motore di 4 kW e, se dotati di motore ad accensione comandata, cilindrata massima di
*veicoli a motore a tre ruote aventi una velocità massima per costruzione di 45 km/h, potenza massima del motore di 4 kW, peso a vuoto massimo<ref name="Peso massimo a vuoto">Per ''peso massimo a vuoto'', in tale contesto, si intende il peso del veicolo senza conducente, carburante ed equipaggiamenti aggiuntivi.</ref> di 0,27 t e, se dotati di motore ad accensione comandata, cilindrata massima di
*''risciò elettrici'' ossia veicoli a due o più ruote con propulsione elettrica con una velocità massima per costruzione di 20 km/h (o di 25 km/h se a pedalata assistita) e aventi peso a vuoto massimo<ref name="Peso massimo a vuoto" /> di 0,27 t e peso totale massimo di 0,45 t.
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