Interesse legittimo: differenze tra le versioni

Contenuto cancellato Contenuto aggiunto
Littoria (discussione | contributi)
.snoopybot. (discussione | contributi)
m Robot: Removing selflinks
Riga 69:
 
Negli [[anni 1970|anni '70]], [[Massimo Severo Giannini|Giannini]] operò una distinzione concettuale tra:
*'''interessi collettivi''', che fano capo ad un gruppo, cioè un ente esponenziale non occasionale, il quale è esclusivo titolare e portatore nel [[processo amministrativo]] di tali interessi, alla stregua di un ''attore collettivo'' e istituzionalizzato, cioè previsto e tutelato dall'ordinamento quanto alla meritevolezza degli interessi di cui è portatore e quanto alla [[legittimazione processuale|legittimazione ad agire]]. Gli interessi diffusi cd. collettivi sono dunque sufficientemente differenziati e personalizati in capo al soggetto collettivo, sicché presentano tutti i requisiti necessari per far configurare un vero e proprio [[interesse legittimo]];
*'''interessi adespoti''', cioè privi di un soggetto titolare e portatore, e dunque indifferenziati.