Assemblea Costituente (Italia): differenze tra le versioni

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Il 18 giugno 1946 la [[Corte suprema di cassazione|Corte di Cassazione]] proclamò ufficialmente la vittoria della Repubblica.
 
=== Il Decreto n. 151/1944 ===
Il [[Decreto legislativo luogotenenziale]] n. 98 del 16 marzo 1946<ref>{{cita web|url= http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/1946/03/23/046U0098/sg;jsessionid=rscQsou5Ueba5XQpnwZfog__.ntc-as1-guri2a|sito= Gazzetta Ufficiale|accesso= 28 giugno 2018|titolo= Integrazioni e modifiche al decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151 relativo all'Assemblea per la nuova costituzione dello Stato, al giuramento dei Membri del Governo ed alla facolta' del Governo di emanare norme giuridiche|numero= 69 (Serie Generale)|data= [[23 marzo]] 1946|urlarchivio= |datarchivio= |urlmorto= }}</ref>. apportava modifiche e integrazioni al precedente Decreto legislativo luogotenenziale [[25 giugno]] ''1944'', n. 151. Mediante quest'ultimo era concessa ''"al popolo italiano"'' la facoltà di eleggere ''" una Assemblea Costituente per deliberare la nuova costituzione dello Stato"'', al fine di sceglierne ''"le forme istituzionali"''. L'elezione era prevista dopo la liberazione e avrebbe dovuto svolgersi ''"a suffragio [[Articolo 48 della Costituzione italiana#Caratteri del voto|universale diretto e segreto]]"'' <ref>{{cita web|url= http://www.parlalex.it/pagina.asp?id=2822|titolo= Decreto-Legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151 |accesso= 28 giugno 2018|urlarchivio= |daarchivio= |urlomorto= }}</ref>.
 
Diversamente dal Parlamento istituito dalla Costituzione repubblicana, i due decreti luogotenenziali menzionati non obbligavano esplicitamente il Governo a sottoporre i propri provvedimenti al voto dell'Assemblea democraticamente eletta, dalla quale poteva pur attribuendole il potere di sfiducia con voto a maggioranza assoluta dei membri. <br />
Al contrario, la relativa valutazione di opportunità dell'approvazione era di volta in volta rimessa alla discrezione del potere esecutivo<ref>art. 2, decreto-legge Luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98: ''" Il Governo potra' sottoporre all'esame dell'Assemblea qualunque altro argomento per il quale ritenga opportuna la deliberazione di essa."''</ref>.
 
Il Decreto n.151/1944 fu invocato da Umberto di Savoia, Luogotenente Generale del Regno, come fondamento giuridico della sua autorità in materia di l'Approvazione degli stati di previsione dell'entrata e della spesa dei singoli Ministeri e del bilanci delle Amministrazioni autonome per l'esercizio finanziario 1944-45<ref>{{cita web|url= http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/1945/03/10/044U0492/sg;jsessionid=1xSUkm+5uRwNRRLEOBEn8w__.ntc-as5-guri2b|titolo= Decreto Legislativo Luogotenenziale 31 dicembre 1944, n. 492 (entrato in vigore il 25/03/1945)|sito= Gazzetta Ufficiale|numero = 30 (Serie Generale)|data= [[10 marzo]] 1945}}</ref>.<br />
Per quanto normato ''"sull’ordinamento provvisorio dello Stato"'', la Costituzione promulgata il [[27 dicembre]] 1947 recita che ''"con l’entrata in vigore della Costituzione si ha per convertito in legge in legge il decreto legislativo luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151 [...]"'' (norma transitoria e finale XV).
 
=== I risultati elettorali ===