Direttiva dell'Unione europea: differenze tra le versioni

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Una '''direttiva''' nell'ambito del [[diritto dell'Unione europea]] è una delle [[fonti del diritto dell'Unione europea]] dotata di efficacia vincolante. È adottata congiuntamente dal [[Parlamento europeo]] e dal [[Consiglio dell'Unione europea]] al fine dell'assolvimento degli scopi previsti dai Trattati, perseguendo un obiettivo di armonizzazione delle normative degli Stati membri.
 
Viene definita: {{Citazione|La direttiva vincola lo Stato membro cui è rivolta per quanto riguarda il risultato da raggiungere, salvo restando la competenza degli organi nazionali in merito alla forma e ai mezzi|art. 288 par. 3 [[Trattati di Roma|TFUE]]}}
 
== Descrizione ==
La direttiva obbliga gli stati membri a un determinato risultato, il legislatore nazionale sceglierà i mezzi per ottenerlo. La direttiva non può essere applicata parzialmente: essa è vincolante solo per quanto riguarda gli obiettivi da conseguire. Essa si differenzia dal regolamento perché quest'ultimo si applica direttamente agli stati membri, la direttiva deve essere prima recepita. Il recepimento consiste nell'adozione di misure di portata nazionale che consentono di conformarsi ai risultati previsti dalla direttiva.