Motoleggera: differenze tra le versioni
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===Uso del termine nella legislazione italiana===
Il termine moto-leggera (scritto col trattino intermedio) viene citato nella legislazione italiana già in un decreto legge del 1927 riguardante l'istituzione del
Una definizione più esaustiva di motoleggera venne introdotta stabilmente nella legislazione italiana a partire dal 1928<ref>{{Cita legge italiana|tipo=decreto legge|anno = 1928|mese = 12|giorno = 2|numero = 3179|titolo = Norme per la tutela delle strade e per la circolazione |articolo = 57|nolink = si|originale = si}}</ref>: venivano identificate come motoleggere quei piccoli motocicli o velocipedi dotati di un motore non particolarmente potente, guidabili dalle persone che avessero compiuti 18 anni (senza bisogno di patente). Più precisamente, nel caso dei motori a scoppio, era fissato un limite di cilindrata di 175 cm³<ref>Il sito [[Normattiva]] indica erroneamente il limite di cilindrata in 177 cm³; tuttavia successivi testi i cui viene richiamata la nozione di motoleggera e la pubblicazione del decreto sulla Gazzetta del Regno (GU n.15 del 18-1-1929), che rappresenta la versione ufficiale della legge, indicano il valore di 175 cm³. Molto probabilmente tale discrepanza è da attribuirsi ad un refuso durante la trasposizione del testo sul web.</ref> mentre per le altre tipologie di motore la potenza non poteva superare i 3 cavalli. A cause delle scarse prestazioni tali veicoli erano esentati dal rispettare la maggior parte delle norme valide per i restanti autoveicoli<ref>Termine che nella legislazione di quel tempo comprendeva anche i motocicli e le motocarrozzette.</ref> ed erano assoggettati a requisiti tecnici e burocratici meno stringenti che per i restanti veicoli a motore: ad esempio l'unico documento di circolazione richiesto era un certificato rilasciato dal Circolo ferroviario d'ispezione che accertasse il rispetto dei limiti di potenza del motore<ref>{{Cita legge italiana|tipo=decreto legge|anno = 1928|mese = 12|giorno = 2|numero = 3179|titolo = Norme per la tutela delle strade e per la circolazione |articolo = 69|originale = si|nolink = si}}</ref> mentre per quanto riguarda i sistemi di illuminazione posteriore del veicolo era richiesto solamente la presenza di un elemento rifrangente (a differenza dei motocicli che avevano l'obbligo di montare un fanale)<ref>{{Cita legge italiana|tipo=decreto legge |anno = 1928|mese = 12|giorno = 2|numero = 3179|titolo = Norme per la tutela delle strade e per la circolazione |articolo = 61|originale = si|nolink = si}}</ref>.
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