Motoleggera: differenze tra le versioni

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===Uso del termine nella legislazione italiana===
Il termine moto-leggera (scritto col trattino intermedio) viene citato nella legislazione italiana già in un decreto legge del 1927 riguardante l'istituzione del regimeregistro automobilistico<ref>{{Cita legge italiana|tipo=decreto legge|anno = 1927|mese = 03|giorno = 15|numero = 436|titolo = Disciplina dei contratti di compra vendita degli autoveicoli ed istituzione del pubblico registro automobilistico presso le sedi dell'Automobile Club d'Italia |articolo = 1|originale = si}}</ref>. Nel testo viene semplicemente affermato che, al fine dell'applicazione del decreto, non sono da considerarsi autoveicoli i "velocipedi muniti di piccoli motori ausiliari, ordinariamente chiamati biciclette a motore o moto-leggere".
 
Una definizione più esaustiva di motoleggera venne introdotta stabilmente nella legislazione italiana a partire dal 1928<ref>{{Cita legge italiana|tipo=decreto legge|anno = 1928|mese = 12|giorno = 2|numero = 3179|titolo = Norme per la tutela delle strade e per la circolazione |articolo = 57|nolink = si|originale = si}}</ref>: venivano identificate come motoleggere quei piccoli motocicli o velocipedi dotati di un motore non particolarmente potente, guidabili dalle persone che avessero compiuti 18 anni (senza bisogno di patente). Più precisamente, nel caso dei motori a scoppio, era fissato un limite di cilindrata di 175&nbsp;cm³<ref>Il sito [[Normattiva]] indica erroneamente il limite di cilindrata in 177&nbsp;cm³; tuttavia successivi testi i cui viene richiamata la nozione di motoleggera e la pubblicazione del decreto sulla Gazzetta del Regno (GU n.15 del 18-1-1929), che rappresenta la versione ufficiale della legge, indicano il valore di 175&nbsp;cm³. Molto probabilmente tale discrepanza è da attribuirsi ad un refuso durante la trasposizione del testo sul web.</ref> mentre per le altre tipologie di motore la potenza non poteva superare i 3 cavalli. A cause delle scarse prestazioni tali veicoli erano esentati dal rispettare la maggior parte delle norme valide per i restanti autoveicoli<ref>Termine che nella legislazione di quel tempo comprendeva anche i motocicli e le motocarrozzette.</ref> ed erano assoggettati a requisiti tecnici e burocratici meno stringenti che per i restanti veicoli a motore: ad esempio l'unico documento di circolazione richiesto era un certificato rilasciato dal Circolo ferroviario d'ispezione che accertasse il rispetto dei limiti di potenza del motore<ref>{{Cita legge italiana|tipo=decreto legge|anno = 1928|mese = 12|giorno = 2|numero = 3179|titolo = Norme per la tutela delle strade e per la circolazione |articolo = 69|originale = si|nolink = si}}</ref> mentre per quanto riguarda i sistemi di illuminazione posteriore del veicolo era richiesto solamente la presenza di un elemento rifrangente (a differenza dei motocicli che avevano l'obbligo di montare un fanale)<ref>{{Cita legge italiana|tipo=decreto legge |anno = 1928|mese = 12|giorno = 2|numero = 3179|titolo = Norme per la tutela delle strade e per la circolazione |articolo = 61|originale = si|nolink = si}}</ref>.