Incidente probatorio: differenze tra le versioni
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== Descrizione generale ==
Normalmente, secondo il diritto processuale italiano prevede che tutti gli elementi raccolti durante la fase delle indagini preliminari nella [[fase istruttoria]] supervisionata dal [[Giudice per le indagini preliminari|GIP]], non possano essere utilizzate in seguito nei dibattimenti in aula.
Questa procedura viene scelta quando vi sono potenziali limitazioni di tempo legati alla formazione della prova e pertanto non la si vuole rimandare a un futuro dibattimento, in quanto si vuole evitare il rischio che, con il trascorrere del tempo, la fonte di prova si comprometta o venga meno la genuinità della prova stessa. Tale procedura avviene più raramente dei normali atti di indagine, o comunque in modo straordinario, e per tale motivo viene definito "incidente".
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