Trattato internazionale: differenze tra le versioni

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== Interpretazione ==
Il trattato una volta firmato e ratificato necessita d'interpretazione. Ci si è chiesti in ambito giuridico se tale operazione debba essere di tipo subiettivistico (ricalcando quindi la disciplina contrattuale solita del diritto interno) od obiettivistico. Dopo una tendenza iniziale verso la prima soluzione, oggi la prassi sostiene il tipo obiettivistico. L'interpretazione valida è quindi quella desumibile dalle parole del trattato, senza possibilità di agganciarsi ad effettive volontà degli stipulanti. Nondimeno, i lavori preparatori non hanno carattere interpretativo principale, ma soltanto sussidiario, potendo intervenire solo in testi lacunosi ed ambigui.<ref>In questo senso si pronuncia anche la [[Corte Internazionaleinternazionale di Giustiziagiustizia]], sentenza Palau Ligitan / Palau Sipadan, 17.12.2002, in cui sancisce che i lavori preparatori confermano una tendenza già desumibile dal testo confermandola soltanto</ref>. L'unica deroga effettiva la possiamo trovare nella [[Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati|Convenzione di Vienna]], laddove sancisce che un'interpretazione può essere desunta da una parola in un senso meno chiaro di un altro solo se risulta in maniera ineccepibile dal trattato.
 
Al metodo obiettivistico sono affiancati alcuni principi generali di diritto relativi alla materia contrattuale tipici di qualsiasi ordinamento. A parità di significati si sceglie la più favorevole per la parte più onerata, interpretazione estensiva o restrittiva, ecc.