Incidente probatorio: differenze tra le versioni

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== Descrizione generale ==
Normalmente, il diritto processuale italiano prevede che tutti gli elementi raccolti durante la fase delle indagini preliminari nella [[fase istruttoria]] supervisionata dal [[Giudice per le indagini preliminari|GIP]] non possano essere utilizzateutilizzati in seguito nei dibattimenti in aula. Invece con l’incidente probatorio il [[pubblico ministero (ordinamento italiano)|pubblico ministero]] (anche su sollecitazione della persona offesa) e la difesa dell'indagato possono chiedere l'assunzione anticipata dei mezzi di prova nelle fasi precedenti il dibattimento. Si tratta di una sessione di indagine a cui partecipano, oltre al magistrato, i rappresentanti legali e i consulenti di più parti, e che, a differenza dei normali atti di indagine, ha valore di prova utilizzabile direttamente in un eventuale processo come se fosse una udienza processuale, ed è pertanto per sua natura, una prova "cristallizzata" e non ripetibile. In parole più semplici, con l'incidente probatorio si richiede di "formare" una prova già durante la fase delle indagini preliminari (o nell'udienza preliminare) prima che queste siano concluse e che si apra la fase dibattimentale, prova che successivamente, ed eventualmente, verrà portata dinnanzi al giudice o al GUP.
 
Questa procedura viene scelta quando vi sono potenziali limitazioni di tempo legati alla formazione della prova e pertanto non la si vuole rimandare a un futuro dibattimento, in quanto si vuole evitare il rischio che, con il trascorrere del tempo, la fonte di prova si comprometta o venga meno la genuinità della prova stessa. Tale procedura avviene più raramente dei normali atti di indagine, o comunque in modo straordinario, e per tale motivo viene definito "incidente".