Favoreggiamento personale

Delitto di
Favoreggiamento personale
Fonte Codice penale italiano
Libro II, Titolo III, Capo I
Disposizioni art. 378
Competenza tribunale monocratico
Procedibilità d'ufficio
Arresto *(commi 1-2) facoltativo
  • (comma 3) non consentito[1]
Fermo non consentito
Pena

Il favoreggiamento personale è un reato disciplinato dall'art. 378 del codice penale italiano.

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Elemento oggettivo modifica

Tale reato viene consumato qualora l'agente aiuti un altro soggetto che abbia precedentemente commesso un reato a eludere le investigazioni della polizia giudiziaria o sottrarsi alle ricerche. Tale condotta può estrinsecarsi sia fornendo notizie mendaci all'autorità, sia nascondendo fisicamente il soggetto indagato. Il reato di favoreggiamento presuppone la precedente commissione di un delitto per il quale il legislatore commina la pena della reclusione o dell'ergastolo; l'aiutante non deve essere un concorrente nella commissione del suddetto delitto. L'ultimo comma del 378 prevede poi la possibilità che nemmeno l'aiutato sia responsabile di tale delitto, quindi ci si è interrogati sul soggetto cui attribuire la responsabilità del predetto delitto e perché. Dottrina e Giurisprudenza risultano divise. Tale reato non sussiste nell'ipotesi di concorso nel reato di base.

Per la consumazione di tale reato è previsto il dolo generico, essendovi la volontà, da parte del soggetto agente, di commettere il fatto senza uno specifico fine.[2]

Sanzioni modifica

  • Reclusione fino a quattro anni se il favoreggiamento avviene per reati per cui è previsto l'ergastolo o la reclusione e al di fuori dei casi di concorso in questi reati.
  • Reclusione non inferiore a due anni se il delitto commesso corrisponde alla fattispecie di cui all'art 416-bis. Multa di € 516 se si tratta di delitti per cui è prevista pena diversa, o di contravvenzioni.

Cause di non punibilità modifica

L'art. 384 del codice penale prevede alcuni casi di non punibilità per chi commette il favoreggiamento.[3]

Note modifica

  1. ^ Anche nel caso di cui all'art. 381, comma 4 bis, c.p.p.
  2. ^ In tal senso si è pronunciata la Cassazione Penale con la sentenza del 29 ottobre 2003, n. 8786
  3. ^ [1]

Bibliografia modifica

Voci correlate modifica

Collegamenti esterni modifica

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