Udienza di convalida dell'arresto o del fermo
L'udienza di convalida dell'arresto o del fermo, nell'ordinamento giuridico italiano, è disciplinata dall'art. 391 del codice di procedura penale ed è necessaria per rendere stabili, al ricorrere dei presupposti previsti dalla legge, gli effetti dell'arresto in flagranza di reato o del fermo di indiziato di delitto, quali misure precautelari disposte dalla polizia giudiziaria e dal pubblico ministero.
PresuppostiModifica
L'udienza deve essere fissata dal giudice per le indagini preliminari al più presto e comunque non oltre le 48 ore dalla richiesta di convalida da parte del pubblico ministero dandone avviso a questi e all'avvocato difensore, nonché all'arrestato o fermato già liberato a norma dell'art. 121 comma 1 disp. att. al codice di procedura penale.[1]
Svolgimento dell'udienzaModifica
L'udienza si svolge in camera di consiglio con la partecipazione necessaria del difensore dell'arrestato o fermato. Se lo stesso non è stato reperito il giudice ne nominerà uno di ufficio.
Il pubblico ministero, se comparso, indica i motivi dell'arresto o del fermo e formula le richieste in ordine alla libertà personale. Il giudice, per consentire l'esercizio del diritto di difesa, interroga l'arrestato o fermato e sente in ogni caso il suo difensore.[2]
Il giudice decide sulla richiesta di convalida adottando il relativo provvedimento se l'arresto o il fermo risulta legittimo e la polizia giudiziaria e il pubblico ministero hanno osservato i termini previsti dagli artt. 386 comma 3° e 390 comma 1°. Il giudice deve disporre anche in ordine alla libertà personale dell'arrestato o fermato.
Se ricorrono le condizioni di applicabilità e taluna delle esigenze cautelari, il giudice dispone l'applicazione di una misura coercitiva. Quando non applica la misura, il giudice dispone con ordinanza l'immediata liberazione dell'arrestato o fermato.[3]
DecadenzaModifica
L'arresto o il fermo cessa di avere efficacia se l'ordinanza di convalida non è pronunciata o depositata nelle 48 ore successive al momento in cui l'arrestato o fermato è stato posto a disposizione del giudice.[4].
L'inefficacia comporta l'indifferibile ed immediata scarcerazione ovvero cessazione della misura di privazione della libertà personale.
Più in generale, la Costituzione dispone che:
«La libertà personale è inviolabile. |
(art. 13 della Costituzione[5]) |
RicorsoModifica
L'ordinanza che decide sulla convalida è suscettibile di ricorso per cassazione dall'arrestato o fermato o dal suo difensore se dispone la convalida, dal pubblico ministero se la nega.[2]
NoteModifica
- ^ Art. 391 comma 1° e 2° .
- ^ a b Art. 391 comma 4° codice di procedura penale italiano.
- ^ Art. 391 comma 6° codice di procedura penale italiano.
- ^ art. 391 comma 7° codice di procedura penale italiano
- ^ Titolo I - Rapporti civili, su governo.it (archiviato il 20 Ottobre 2018 ).