Utente:Alcuni Wikipediani/Lettera aperta sulle leggi sul copyright/RC1

Release candidate 1.01 (per la cronologia si veda qui).

Nel gennaio 2007, la Soprintendenza di una città d'arte italiana ha inviato ad alcuni collaboratori di Wikipedia, l'enciclopedia libera, una diffida dall'uso di fotografie da essi scattate all'interno dei musei, o raffiguranti opere i cui autori sono deceduti da ben più di settanta anni, allo scopo di illustrare le voci dell'enciclopedia.

Come è noto, Wikipedia ha una natura fondamentalmente altruistica. La sua principale finalità è quella di donare al mondo la più estesa raccolta di informazioni che mai sia stata creata. Questa opera dà, potenzialmente, la possibilità a nazioni e persone con pochi mezzi di avere una fonte informativa affidabile e indipendente, a un prezzo decisamente ridotto (se non nullo).

Wikipedia, frutto del lavoro di decine di migliaia di volontari come noi, è aiutata da una parte dall'invenzione delle cosiddette licenze libere, e dall'altra dall'affermazione della decadenza del diritto di copia su un'opera dell'ingegno dopo un periodo ragionevole di tempo (dai 20 ai 70 anni a seconda delle legislazioni), previsto dalla Convenzione di Berna del 1886.

Purtroppo normative come l'articolo 107 della legge 6 luglio 2002, n. 137 [1] si pongono decisamente in contrasto con il nostro lavoro, perché ci impediscono di offrire a chiunque – e sostanzialmente a titolo gratuito – quanto di meglio abbia prodotto l'umanità: l'arte italiana.

Il governo italiano e le sue estensioni operative, secondo tale normativa, possono infatti arrogarsi il diritto di controllare ciò che, secondo il comune buon senso (e, forse, nello stesso diritto naturale), dovrebbe essere fruibile dall'umanità intera senza alcun limite: tutte le riproduzioni di opere d'arte (tra cui le nostre foto, che sono state in effetti cancellate). Paradossalmente, su Wikipedia potranno dunque essere caricate solo opere italiane presenti in musei esteri, secondo i principi della già citata Convenzione di Berna.

La legislazione sul diritto d'autore, che riteniamo un istituto giuridico fondamentale, è stata ideata essenzialmente per due motivi:

  1. per dare un riconoscimento alle creazioni dell'inventiva umana;
  2. per prevenire appropriazioni indebite da parte di terze persone estranee alla creazione di libri, canzoni, opere, oggetti artistici.

Con l'avvento dell'era informatica, tuttavia, la legislazione sembra esser decisamente più attenta al secondo aspetto che non al primo. Piuttosto che favorire il riconoscimento all'autore attraverso una diffusione più ampia possibile dell'opera, sembra essere partita una strenua rincorsa atta ad evitare il riutilizzo di tali opere per qualsiasi scopo, qualsiasi esso sia. Spesso giustificando tale atteggiamento con la necessità di difendere astrattamente il diritto o più pragmaticamente comprensibili ragioni economiche.

Tale atteggiamento ha dunque portato di fatto allo snaturamento dello spirito originario di questo mezzo giuridico. Sempre più spesso, oggi, si ergono barriere tali da privare l'autore di un vero riconoscimento, spesso ridotto ad un semplice nome su di un contratto.

Emblematico è il caso degli autori musicali, un tempo famosi tanto quanto gli interpreti, ed oggi praticamente sconosciuti ai più. Simile discorso può essere fatto per i ricercatori scientifici, le cui scoperte sono attribuite all'azienda o all'ente per cui lavorano.

Ma questa visione distorta finisce per inficiare anche il lavoro di tanti volontari, poiché l'estremizzazione di questo principio impedisce perfino l'inserimento di immagini che riproducono patrimoni artistici che idealmente non appartengono a privati o enti pubblici ma all'umanità intera.

Delta version (cosa manca nella RC1)

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  • Decidere se inserire, come esempio concreto, la richiesta di rimozione delle fotografie dei musei fiorentini. Si rischia però che il discorso si riduca ad un Wikipedia vs Firenze, o simili, che forse non è quello che vogliamo.
  • esporre il caso del fair use statunitense che non ha corrispondenti in Italia
  • manca la sezione finale, che contenga il "cosa chiediamo?"
  • se riuscissimo sarebbe bene approfondire la parte tecnica giuridica della legge che stiamo criticando. Per farlo sarebbero però necessari (absit iniuria verbis) degli esperti che lavorino gratis per noi. Più che altro perché non si tratta di una sola legge, ma di un corpus complesso di normative sui musei. Un'idea della complessità della cosa sul sito del Ministero: si va dalla legge 14 gennaio 1993, numero 4 (legge Ronchey) al decreto legislativo 22 gennaio 2004 (decreto Urbani). Certamente non roba da principianti...

Testo presente anche sul sito della WMI

  1. ^ Il testo dell'art. 107:
    Uso strumentale e precario e riproduzione di beni culturali
    1. Il Ministero, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali possono consentire la riproduzione nonché l’uso strumentale e precario dei beni culturali che abbiano in consegna, fatte salve le disposizioni di cui al comma 2 e quelle in materia di diritto d’autore.
    2. È di regola vietata la riproduzione di beni culturali che consista nel trarre calchi dagli originali di sculture e di opere a rilievo in genere, di qualunque materiale tali beni siano fatti. Sono ordinariamente consentiti, previa autorizzazione del soprintendente, i calchi da copie degli originali già esistenti nonché quelli ottenuti con tecniche che escludano il contatto diretto con l'originale. Le modalità per la realizzazione dei calchi sono disciplinate con decreto ministeriale.
    Collegamento al testo completo della legge